Art. 3
Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per le
politiche europee
1. L'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Dipartimento per gli affari europei). - 1. Il
Dipartimento per gli affari europei e' la struttura di supporto al
Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo
con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si
avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, per il
coordinamento nella fase di predisposizione della normativa europea e
per le attivita' inerenti all'attuazione degli obblighi assunti
nell'ambito dell'Unione.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attivita' di
coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da
sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, in sede di Unione europea; assicura il
supporto al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);
svolge le funzioni a supporto della partecipazione dell'Autorita'
politica al Consiglio dell'Unione europea per le materie di
competenza; monitora il processo decisionale europeo, nonche' le
questioni pregiudiziali di cui all'art. 267 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE); assicura al Parlamento,
alle regioni ed agli enti locali l'informazione sulle attivita'
dell'Unione; assicura, d'intesa con i Ministeri competenti, il
coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia UE per la
competitivita' di lungo periodo; cura, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i rapporti
con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; segue le
politiche del mercato interno e della concorrenza; attiva tutte le
possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso
europeo e a rafforzare il coordinamento delle attivita' volte alla
risoluzione delle procedure di infrazione, nonche' a dare esecuzione
alle sentenze della Corte di giustizia pronunciate ai sensi degli
articoli 258 o 260 del TFUE; svolge le funzioni di punto di contatto
tra la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea e
le amministrazioni centrali o territoriali, coinvolte nei singoli
casi di pre-contenzioso o contenzioso europeo; cura e segue la
predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli
altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle
norme europee; assicura, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e l'Avvocatura generale
dello Stato, la supervisione del contenzioso d'interesse dell'Italia
dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; promuove
l'informazione sulle attivita' dell'Unione e coordina e promuove, in
materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro Uffici e in
non piu' di dieci servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il
nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle
frodi nei confronti dell'Unione europea.».