Art. 4
Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per le
politiche della famiglia
1. L'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Dipartimento per le politiche della famiglia). - 1. Il
Dipartimento per le politiche della famiglia e' la struttura di
supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita'
politica delegata che opera nell'area funzionale inerente alla
promozione e al coordinamento delle politiche della famiglia, della
natalita', dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto
2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la
famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e
relazionali, nonche' delle funzioni di competenza statale gia'
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla
tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di
interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di
conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia,
di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla
natalita', anche al fine del contrasto della crisi demografica,
nonche' delle funzioni concernenti l'Osservatorio nazionale sulla
famiglia di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Il Dipartimento, altresi', provvede: alla gestione delle
risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il
sostegno alla natalita', e, in particolare, alla gestione del fondo
di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
secondo le finalita' previste dall'art. 1, comma 1250, della legge n.
296 del 2006, ivi incluse quelle relative all'informazione e
comunicazione a sostegno della componente anziana dei nuclei
familiari di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33; alla promozione e
al coordinamento delle azioni del Governo in materia di relazioni
giuridiche familiari. Nell'ambito del Dipartimento opera
l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli
a carico, di cui all'art. 9, decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.
230, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per l'analisi, il
monitoraggio e la valutazione d'impatto dell'assegno unico e
universale per i figli a carico.
3. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto
2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le
adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri,
restando fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla Presidenza della
Commissione per le adozioni internazionali da parte del Presidente
del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la famiglia.
Il Dipartimento, in particolare, provvede alla realizzazione degli
interventi in materia di adozione e di affidamento di cui all'art. 1,
comma 1250, della legge n. 296 del 2006 e degli interventi volti a
sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali di cui
all'art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto
2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per
l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con
riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero
dell'istruzione, nonche' delle funzioni di competenza statale gia'
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il
sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori
anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia e al
diritto di ascolto, fatte salve le competenze del medesimo Ministero
in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. A
tal fine, il Dipartimento assicura le funzioni di competenza del
Governo nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza ed esercita le competenze gia' proprie del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e
l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui
all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
organizza periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni, la
Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, con il
supporto della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, di cui all'art. 11, comma 1, legge 28 agosto
1997, n. 285; realizza gli interventi in materia di politiche per
l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1, comma 1250, della legge
27 dicembre 2006, n. 296; gestisce ai sensi dell'art. 9, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 22, convertito con modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Fondo nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza di cui all'art. 1, della legge 28 agosto 1997, n.
285; realizza, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e
con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, periodiche
campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul
fenomeno del cyberbullismo, di cui all'art. 3, comma 5, della legge
29 maggio 2017, n. 71; cura gli adempimenti relativi all'attuazione
dell'art. 1, commi dal 59 al 61, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, concernenti il Fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia".
5. Il Dipartimento assicura la presenza del Governo negli organismi
nazionali, europei e internazionali competenti in materia di
politiche della famiglia, di natalita', dell'infanzia e
dell'adolescenza.
6. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici, inclusa
la Segreteria tecnica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non piu' di sette
servizi, inclusi i due servizi in cui e' articolata la medesima
Segreteria tecnica.».