Art. 2 
 
                     Trasferimento delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art.  1,  sono  trasferite  alle  regioni,
ovvero  ove  esistenti,  alle   Agenzie   regionali   proposte   allo
svolgimento della attivita' di protezione civile, sui relativi  conti
di tesoreria con decreto del Capo del Dipartimento  della  protezione
civile secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 1,  del  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13  luglio  2022,   e
precisamente: 
    a) acconto  del  70%  all'avvenuta  registrazione  da  parte  dei
competenti organi di controllo del decreto del Capo del  Dipartimento
della protezione civile di  assegnazione  delle  risorse  di  cui  al
precedente art. 1; 
    b) saldo del 30% eventualmente  rimodulato,  su  richiesta  degli
enti  corredata  dalla  relazione  relativa  al  completamento  degli
interventi realizzati e della documentazione che  attesti  l'avvenuta
liquidazione  delle  precedenti  anticipazioni   nella   misura   non
inferiore all'80% e dell'elenco delle somme necessarie  a  consentire
la   chiusura   amministrativa   di   ciascuno   degli   investimenti
programmati.