Art. 2
Trasferimento delle risorse
1. Le risorse di cui all'art. 1, sono trasferite alle regioni,
ovvero ove esistenti, alle Agenzie regionali proposte allo
svolgimento della attivita' di protezione civile, sui relativi conti
di tesoreria con decreto del Capo del Dipartimento della protezione
civile secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, e
precisamente:
a) acconto del 70% all'avvenuta registrazione da parte dei
competenti organi di controllo del decreto del Capo del Dipartimento
della protezione civile di assegnazione delle risorse di cui al
precedente art. 1;
b) saldo del 30% eventualmente rimodulato, su richiesta degli
enti corredata dalla relazione relativa al completamento degli
interventi realizzati e della documentazione che attesti l'avvenuta
liquidazione delle precedenti anticipazioni nella misura non
inferiore all'80% e dell'elenco delle somme necessarie a consentire
la chiusura amministrativa di ciascuno degli investimenti
programmati.