Art. 3
Restituzione delle eventuali economie
1. Le risorse erogate, per le quali non siano stati assunti impegni
di spesa da parte delle regioni entro un anno dalla data del loro
trasferimento, ad eccezione delle risorse destinate agli interventi
di tipo b), devono essere restituite al Dipartimento della protezione
civile mediante versamento al conto corrente infruttifero n. 22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva
riassegnazione, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, al pertinente capitolo di spesa, per
essere successivamente ridistribuite, in misura proporzionale, a
titolo di premialita', in favore delle amministrazioni che avranno
dimostrato di avere avviato interamente i programmi preventivati.
Per quanto non espressamente disciplinato del presente decreto, si
rimanda a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 13 luglio 2022.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2023
Il Capo del Dipartimento: Curcio
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1891