Art. 3 
 
                Restituzione delle eventuali economie 
 
  1. Le risorse erogate, per le quali non siano stati assunti impegni
di spesa da parte delle regioni entro un anno  dalla  data  del  loro
trasferimento, ad eccezione delle risorse destinate  agli  interventi
di tipo b), devono essere restituite al Dipartimento della protezione
civile mediante versamento al conto corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  intestato  alla
Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri,   per   la   successiva
riassegnazione, nell'ambito del bilancio  autonomo  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, al  pertinente  capitolo  di  spesa,  per
essere successivamente  ridistribuite,  in  misura  proporzionale,  a
titolo di premialita', in favore delle  amministrazioni  che  avranno
dimostrato di avere avviato interamente i programmi preventivati. 
  Per quanto non espressamente disciplinato del presente decreto,  si
rimanda a quanto previsto dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 13 luglio 2022. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 maggio 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio 

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1891