Art. 2
Il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa
1. Il trattamento dei dati sui richiedenti e beneficiari dell'ADI e
del SFL e' effettuato nell'ambito del SIISL al fine di assicurare il
riconoscimento e mantenimento del relativo beneficio, il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni, e, in particolare, per
consentire l'attivazione di percorsi personalizzati di inclusione
sociale e lavorativa e per favorire percorsi autonomi di ricerca di
lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari,
nonche' per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e
controllo ai sensi degli articoli 5, 7 e 11 del decreto-legge n. 48
del 2023.
2. Il SIISL, istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali titolare del trattamento, e' realizzato dall'INPS -
che assicura e presidia per conto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali la costante operativita' dello stesso, accessibile
mediante il portale siisl.lavoro.gov.it - anche attraverso il riuso,
ove applicabile, di componenti gia' sviluppate nell'ambito del
Sistema informativo di cui all'art. 6 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, come dettagliato nel piano tecnico di cui all'art. 4.
3. Nell'ambito del SIISL opera la piattaforma di attivazione per
l'inclusione sociale e lavorativa, cui il richiedente l'ADI e' tenuto
a registrarsi per sottoscrivere un patto di attivazione digitale ai
fini dell'accesso al beneficio. I beneficiari della misura attivabili
al lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del
decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso la registrazione sulla
piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di
lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione,
progetti utili alla collettivita' e altri strumenti di politica
attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze,
nonche' a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e
sulle attivita' previste dal patto di servizio personalizzato. Alla
medesima piattaforma sono tenuti a registrarsi i richiedenti del SFL.
A seguito della stipulazione del patto di servizio, i beneficiari del
SFL attraverso la piattaforma possono ricevere offerte di lavoro,
servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere
inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti,
pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi
regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti
bilaterali. Attraverso la piattaforma i richiedenti il SFL possono,
altresi', comunicare i progetti ai quali essere ammessi eventualmente
individuati in modo autonomo, rientranti nel novero di quelli
indicati al precedente periodo. Le modalita' operative della
piattaforma sono definite nel piano tecnico di cui all'art. 4.
4. Il SIISL consente l'interoperabilita' di tutte le piattaforme
digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro per
le finalita' di cui al comma 1, nel cui ambito rientrano le
piattaforme:
a) SIU per beneficiari ADI e SFL attraverso la quale i servizi
per il lavoro comunicano con l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalita' di cui
all'art. 5 del presente decreto;
b) GePI, al fine di supportare la realizzazione di percorsi
personalizzati di accompagnamento all'inclusione sociale e per
finalita' di verifica del possesso dei requisiti da parte dei
beneficiari ADI e SFL, attraverso la quale i comuni, che si
coordinano a livello di ambito territoriale, comunicano con il
Ministero e con INPS secondo termini e modalita' di cui all'art. 6
del presente decreto.
5. Le piattaforme di cui ai commi precedenti sono alimentate con
informazioni sui beneficiari definite all'art. 3 del presente
decreto.
6. Attraverso le piattaforme di cui ai precedenti commi i
beneficiari, i comuni e i centri per l'impiego comunicano tra di loro
per lo svolgimento delle attivita' e delle funzioni di cui all'art.
4, commi da 1 a 6, e all'art. 6, commi da 1 a 5, del decreto-legge n.
48 del 2023, secondo modalita' e termini di cui all'art. 7 del
presente decreto.
7. I dati del SIISL sono utilizzati dall'INPS nell'ambito
dell'adempimento delle funzioni di propria competenza, con riguardo
alle informazioni relative alla sottoscrizione del patto di
attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio
personalizzato, relative all'inizio e termine delle attivita' di
politica attiva previsti all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n.
48 del 2023 nonche' sugli eventi che condizionano l'erogazione delle
misure, nelle modalita' definite nel piano tecnico di cui all'art. 7,
comma 4.
8. I dati del SIISL sono utilizzati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nell'ambito dell'adempimento delle funzioni
di propria competenza per finalita' di analisi, monitoraggio,
valutazione e controllo del programma, con particolare riferimento
alla responsabilita' di coordinamento dell'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni sociali, di monitoraggio e di
valutazione dell'ADI e del SFL. L'utilizzo dei dati da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali avviene nei limiti di
cui all'art. 8, secondo modalita' e termini definiti nel piano di cui
all'art. 7 del presente decreto, allegato sub 2).
9. I dati del SIISL sono utilizzati dall'ANPAL, con riferimento ai
beneficiari attivabili di ADI e ai beneficiari di SFL, nell'ambito
dell'adempimento delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 9 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. L'utilizzo dei dati da
parte dell'ANPAL avviene secondo modalita' e termini definiti nel
piano di cui all'art. 5, comma 6, del presente decreto.
10. Con riferimento alle attivita' di trattamento dei dati
personali dei soggetti richiedenti e beneficiari dell'ADI e del SFL,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i
comuni, in forma singola o associata, i centri per l'impiego di cui
all'art. 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le agenzie per
il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo
e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art.
12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, gli enti di formazione,
ivi compresi gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo n. 276 del 2003, accreditati dalle
regioni e province autonome, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015, i fondi
paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui
all'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e i fondi bilaterali di cui
all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003, gli
enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13, gli enti di servizio civile universale di cui al
decreto legislativo n. 40 del 2017, i centri provinciali per
l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, l'INL e la Guardia di
finanza nell'ambito rispettivi dei compiti di vigilanza previsti
dell'art. 7 del decreto-legge n. 48 del 2023, operano in qualita' di
titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive
competenze.
Relativamente all'operativita' della piattaforma di attivazione per
l'inclusione sociale e lavorativa, INPS nominato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 28 del
regolamento dell'Unione euripea 2016/679, assume il ruolo di
responsabile del trattamento dati.
Le regioni e le province autonome ovvero le agenzie regionali o
altri enti regionali, sono titolari dei trattamenti operati dai
servizi per il lavoro secondo quanto stabilito dalle relative leggi
regionali. Le agenzie per il lavoro, i soggetti autorizzati allo
svolgimento delle attivita' di intermediazione e i soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro effettuano i trattamenti di dati
personali di propria competenza in qualita' di titolari autonomi del
trattamento.
11. Il trattamento dei dati sui beneficiari dell'SFL e' effettuato
nell'ambito del Sistema informativo per l'inclusione sociale e
lavorativa secondo termini e modalita' di cui all'art. 5, commi 6 e
7, del presente decreto.
12. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di
minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, secondo
modalita' e termini stabiliti nei relativi piani tecnici, allegati al
presente decreto, nei quali e' riportato il tracciato dei dati e sono
individuate le tipologie di dati e le operazioni eseguibili, anche
con riferimento a categorie particolari di dati personali o dati
relativi a condanne penali o reati, di cui agli articoli 9 e 10 del
regolamento (UE) 2016/679, le misure appropriate e specifiche a
tutela degli interessati nel trattamento e nella trasmissione dei
dati, nonche' le modalita' di accesso selettivo alle informazioni
necessarie al perseguimento delle specifiche finalita', sulla base
della valutazione di impatto sulla protezione dei dati svolta ai
sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679.