Art. 3
Alimentazione del sistema informativo
1. Il SIISL e' alimentato dall'INPS, dall'ANPAL e dal Ministero
dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'universita' e della
ricerca che, secondo termini e modalita' di seguito definite e per le
finalita' individuate nei commi seguenti e nell'art. 8, nel rispetto
del principio di minimizzazione, rendono disponibili attraverso la
cooperazione applicativa con i propri sistemi informativi i dati di
seguito riportati, verificati nei limiti delle informazioni
disponibili nelle proprie banche dati o acquisite da altre pubbliche
amministrazioni:
a) INPS, con riferimento ai beneficiari dell'ADI e SFL:
1) dati anagrafici, comune di residenza e codici fiscali dei
richiedenti;
2) titolo di soggiorno dei richiedenti;
3) dati identificativi dei richiedenti per i quali, in fase di
accoglimento della domanda, le informazioni disponibili sulle banche
dati dell'INPS e delle amministrazioni collegate non consentono
l'accertamento dei requisiti anagrafici;
4) dati di contatto forniti dai richiedenti al momento della
domanda e relativi aggiornamenti successivamente comunicati;
5) in riferimento alle domande accolte, le informazioni sugli
esiti dei successivi controlli, sullo stato della erogazione del
beneficio e sui provvedimenti di decadenza o revoca dello stesso;
b) INPS, con riferimento ai beneficiari dell'ADI:
1) dati anagrafici, comune di residenza e codici fiscali dei
singoli componenti i nuclei familiari;
2) dati identificativi dei nuclei familiari per i quali, in
fase di accoglimento della domanda, le informazioni disponibili sulle
banche dati dell'INPS e delle amministrazioni collegate non
consentono l'accertamento dei requisiti anagrafici;
3) le informazioni presenti nel SIUSS con riferimento alle
altre prestazioni sociali erogate ai componenti del nucleo familiare
dall'INPS ovvero da altri enti erogatori, alle quali e' concesso
l'accesso mediante cooperazione applicativa;
4) informazioni che concorrono ad identificare i componenti
maggiorenni, che esercitano la responsabilita' genitoriale, non gia'
occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non
abbiano carichi di cura, tenuti all'obbligo di adesione e alla
partecipazione attiva a tutte le attivita' formative, di lavoro,
nonche' alle misure di politica attiva, comunque denominate,
individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, ai sensi
dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,
anche avvalendosi di informazioni disponibili nell'ambito del Sistema
informatico per le comunicazioni obbligatorie, acquisite a fini
dell'ISEE, presso gli archivi dell'Agenzia delle entrate;
5) caratteristiche necessarie a identificare i componenti del
nucleo familiare di cui al punto precedente, esclusi dagli obblighi
in quanto: a) titolari di pensione diretta o comunque di eta' pari o
superiore a sessanta anni; b) persone con disabilita', ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di
collocamento mirato; ovvero c) affetti da patologie oncologiche, come
eventualmente dichiarato in fase di presentazione della domanda,
secondo quanto verra' indicato nel decreto che stabilisce le
modalita' di richiesta dell'assegno di inclusione definito ai sensi
dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,
ferma restando la possibilita' per i servizi sociali di rilevare
l'informazione in occasione delle convocazioni dei componenti del
nucleo familiare beneficiario; ovvero d) componenti con carichi di
cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di
tre anni di eta', di tre o piu' figli minori di eta', ovvero di
componenti il nucleo familiare con disabilita' o non autosufficienza
come definite nell'allegato 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; ovvero d-bis)
inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere
o donne vittime di violenza prese in carico da centri antiviolenza
riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di
protezione relativi alla violenza di genere, come eventualmente
dichiarato in fase di presentazione della domanda, secondo quanto
verra' indicato nel decreto che stabilisce le modalita' di richiesta
dell'assegno di inclusione definito ai sensi dell'art. 4, comma 7,
del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ferma restando la possibilita' per
i servizi sociali di rilevare l'informazione in occasione delle
convocazioni dei componenti del nucleo familiare beneficiario;
6) caratteristiche necessarie a identificare i componenti
maggiorenni dei nuclei beneficiari dell'ADI, non calcolati nella
scala di equivalenza utilizzata per determinare l'ammontare del
beneficio, che non esercitano la responsabilita' genitoriale, che
possono richiedere il supporto per la formazione e il lavoro, ai
sensi dell'art. 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85;
7) caratteristiche individuali e familiari eventualmente
identificate nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la
progettazione dei patti per l'inclusione sociale necessarie ai fini
della valutazione multidimensionale, qualora gia' disponibili nelle
banche dati dell'INPS o delle amministrazioni collegate;
8) informazioni aggiornate sulle variazioni inerenti alla
composizione del nucleo familiare;
9) informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come
risultanti dalla DSU in corso di validita', aggiornate ai sensi
dell'art. 3, commi da 5 a 10, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
10) informazioni sull'ammontare del beneficio economico
riconosciuto, aggiornate all'ultimo importo erogato;
11) informazioni sui componenti in condizione di svantaggio,
come dichiarata in fase di presentazione della domanda, secondo
quanto verra' indicato nel decreto che stabilisce le modalita' di
richiesta dell'assegno di inclusione definito ai sensi dell'art. 4,
comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
c) ANPAL per i beneficiari ADI e SFL:
1) informazioni relative allo stato e alla data della
dichiarazione d'immediata disponibilita' (DID) ove gia' rilasciata;
2) informazioni relative alla presenza di un patto di servizio
attivo stipulato dal beneficiario presso il centro per l'impiego
competente;
3) per i beneficiari del SFL, qualora si verifichi l'assenza di
DID, il servizio telematico per il conferimento della stessa;
4) misure di politica attiva del lavoro (compresa
partecipazione a PUC) relative al patto di servizio, registrate nella
scheda anagrafica e professionale;
5) curriculum vitae dei beneficiari che hanno sottoscritto un
patto di servizio personalizzato e le offerte di lavoro, ove
conferiti ad ANPAL, anche tramite i sistemi regionali;
6) segnalazione di inadempienze di cui alla tabella 2
dell'allegato sub 4;
7) informazioni necessarie ai fini della identificazione delle
caratteristiche e delle competenze dei beneficiari che operano sulla
piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa ove
conferite ad ANPAL, anche tramite i sistemi regionali, ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
d) Ministero dell'istruzione e del merito per i beneficiari ADI e
SFL:
1) per i beneficiari dell'ADI e del SFL di eta' compresa tra i
diciotto e i ventinove anni informazioni necessarie a identificare
coloro che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui
all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a
verificarne l'iscrizione e la frequenza di percorsi di istruzione
degli adulti di primo livello per adempiere agli obblighi di cui
all'art. 12, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
2) caratteristiche necessarie a identificare i frequentanti un
regolare corso di studi, al fine di identificare i beneficiari ADI
esclusi dagli obblighi ai sensi dell'art. 6, comma 4, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonche', in riferimento ai
beneficiari ADI e SFL registrati sulla piattaforma di cui all'art. 5,
comma 2, del medesimo decreto, per agevolare le funzioni ivi previste
di individuazione delle attivita' di rafforzamento delle competenze
tenuto conto delle esperienze educative pregresse;
3) in prima applicazione i titoli di studio conseguiti in esito
agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di
istruzione e, con successiva estensione, i titoli conseguiti in esito
ai percorsi degli ITS Academy, al fine di fornire le informazioni
necessarie alla identificazione delle caratteristiche e delle
competenze dei beneficiari che operano sulla piattaforma di
attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa.
e) Ministero dell'universita' e della ricerca per i beneficiari
ADI e SFL:
1) caratteristiche necessarie a identificare i frequentanti un
corso di studi universitario e accademico, al fine di identificare i
beneficiari ADI esclusi dagli obblighi ai sensi dell'art. 6, comma 4,
del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonche', in
riferimento ai beneficiari ADI e SFL registrati sulla piattaforma di
cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per agevolare le
funzioni ivi previste di individuazione delle attivita' di
rafforzamento delle competenze tenuto conto delle esperienze
educative pregresse.
2) in riferimento ai beneficiari ADI e SFL registrati sulla
piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, informazioni sui titoli di studio universitari e post
universitari rilasciati dalle Universita' e dalle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di
agevolare le funzioni previste nel citato comma di individuazione
delle attivita' di rafforzamento delle competenze tenuto conto delle
esperienze educative pregresse.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nel rispetto dei principi di semplificazione
e protezione dei dati personali, integra le informazioni di cui alle
lettere a, b), c), d) ed e) con le informazioni relative alle
comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, messe a disposizione dall'ANPAL, ai sensi
dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150.
3. I dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione della
piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'ADI e SFL, di cui
all'art. 5 del presente decreto, istituita presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
4. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui
all'art. 6 (GePI) del presente decreto, istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, i dati, ove disponibili, di
seguito riportati:
a) per la gestione dei patti per l'inclusione sociale, i dati di
cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), riferiti ai beneficiari
dell'ADI;
b) per la verifica dei requisiti di residenza, cittadinanza e
soggiorno, i dati di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e
4) e lettera b), numeri 1) e 2), relativamente a tutti i componenti
inclusi nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
c) per la gestione dei progetti utili alla collettivita', i dati
personali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), lettera b),
numeri 1) e 10), lettera c), numero 7), lettere d) ed e),
limitatamente ai beneficiari che hanno sottoscritto il patto di
servizio o il patto per l'inclusione sociale, nonche' ai beneficiari
che, pur non tenuti agli obblighi, facoltativamente facciano
richiesta di partecipare ai progetti. I dati che alimentano la
piattaforma «GePI» unitamente a quelli raccolti attraverso la
medesima piattaforma sono descritti nell'allegato sub 3.
5. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui
all'art. 5 del presente decreto, istituita presso l'ANPAL, i dati,
ove disponibili, per la gestione degli adempimenti amministrativi e
della condizionalita' e per la gestione della fruizione continua dei
servizi per l'accompagnamento, con esclusivo riferimento ai
beneficiari SFL e ai beneficiari ADI di eta' compresa tra i diciotto
e i cinquantanove anni che devono essere convocati dai Servizi per il
lavoro competenti per la sottoscrizione del patto di servizio in
quanto risultati attivabili al lavoro in esito alla valutazione
multidimensionale svolta dai servizi sociali ai sensi dell'art. 4,
comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. I dati che
alimentano la «Piattaforma SIU per i beneficiari SFL e AdI»
unitamente a quelli raccolti attraverso la medesima piattaforma sono
descritti nell'allegato sub 4.
6. Le modalita' di trattamento dei dati di cui al presente articolo
sono definiti, nel rispetto dei principi di minimizzazione,
integrita' e riservatezza dei dati personali, nel piano di cui
all'art. 4, comma 7, del presente decreto, allegato sub 1.
7. Le modalita' di scambio dei dati tra le piattaforme all'interno
del Sistema informativo sono descritte nel piano di cui all'art. 7
del presente decreto, allegato sub 2. L'INPS, l'ANPAL, le regioni e
le province autonome mettono a disposizione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali le informazioni necessarie a consentire
l'accesso al SIISL da parte dei soggetti autorizzati come indicato
nel piano di cui all'art. 4, comma 7, del presente decreto, allegato
sub 1.