Art. 4 
 
  Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa 
 
  1.  La  piattaforma  di  attivazione  per  l'inclusione  sociale  e
lavorativa e'  accessibile  ai  richiedenti  l'ADI  per  svolgere  le
funzioni di seguito indicate: 
    a)   effettuare   l'iscrizione   al   Sistema   informativo   per
l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL); 
    b) ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria
della domanda ADI; 
    c) in esito all'accoglimento della domanda  di  accesso  all'ADI,
sottoscrivere  il  patto  di  attivazione  digitale  e  espressamente
autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai  centri
per l'impiego, alle agenzie per il lavoro  e  agli  enti  autorizzati
all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4  e  6  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  nonche'  ai  soggetti
accreditati ai servizi per  il  lavoro  ai  sensi  dell'art.  12  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di ricevere il
beneficio; 
    d) ricevere le indicazioni per presentarsi al primo  appuntamento
presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione
del  patto  di  attivazione  digitale,  per   non   incorrere   nella
sospensione del beneficio; 
    e) accedere a tutte le informazioni relative allo stato della sua
domanda e alle attivita' previste dal progetto di inclusione sociale. 
  2. La piattaforma e', altresi', accessibile ai beneficiari dell'ADI
di eta' compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni attivabili  al
lavoro,  come  identificati  dai  Servizi  sociali  in   esito   alla
valutazione  multidimensionale,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma   6,
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per svolgere le funzioni di seguito
indicate: 
    a) accedere a informazioni e proposte sulle  offerte  di  lavoro,
corsi di formazione, tirocini di orientamento e  formazione  e  altri
strumenti  di  politica  attiva  del  lavoro  adeguati  alle  proprie
caratteristiche e competenze; 
    b) accedere a informazioni e  proposte  su  progetti  utili  alla
collettivita' adeguati alle proprie caratteristiche e competenze; 
    c) accedere a informazioni  che  lo  riguardano  sullo  stato  di
erogazione del beneficio e  sulle  attivita'  previste  dal  progetto
personalizzato. 
  3.  Attraverso  la  piattaforma  di  attivazione  per  l'inclusione
sociale e lavorativa, i dati relativi ai  nuclei  beneficiari  per  i
quali risulta sottoscritto da  parte  del  richiedente  il  patto  di
attivazione  digitale  sono  automaticamente  trasmessi  al  servizio
sociale del comune di residenza per il tramite della  piattaforma  di
cui all'art. 6 del presente decreto. 
  4.  La  piattaforma  di  attivazione  per  l'inclusione  sociale  e
lavorativa e' accessibile ai  richiedenti  il  SFL  per  svolgere  le
attivita' di seguito indicate: 
    a) gestire il  successivo  percorso  di  attivazione  (a  partire
dall'iscrizione  al  SIISL)  tramite  il  Sistema   informativo   per
l'inclusione sociale e lavorativa  (SIISL)  di  cui  all'art.  5  del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio  2023,  n.  85,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 4 del medesimo decreto a seguito della  presentazione  della
domanda SFL ad INPS; 
    b) ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria
della domanda SFL; 
    c) in esito all'accoglimento della domanda di accesso alla misura
SFL, sottoscrivere il patto di attivazione digitale,  autorizzare  la
trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per  l'impiego,
alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati  all'attivita'  di
intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi
per il lavoro ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150; 
    d)  ricevere  offerte  di  lavoro,  ovvero  essere  inserito   in
specifici progetti di  formazione  erogati  da  soggetti  pubblici  o
privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da  fondi
paritetici interprofessionali ed enti bilaterali; 
    e) dare comunicazione dei progetti  di  formazione  autonomamente
individuati ai sensi dell'art.  12,  comma  6,  del  decreto-legge  4
maggio 2023, n. 48, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 2023, n. 85; 
    f) adempiere alle attivita', conferma della  partecipazione  alle
attivita' come previsto dall'art. 12, comma 8,  del  decreto-legge  4
maggio 2023, n. 48, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 2023, n. 85; 
    g) accedere a informazioni che lo riguardano  sullo  stato  della
sua domanda e sulle attivita' previste. 
  5. Per la ricerca di personale, le  societa'  pubbliche,  ovvero  a
controllo pubblico o a partecipazione pubblica, possono accedere alla
piattaforma di attivazione per  l'inclusione  sociale  e  lavorativa,
convenzionandosi con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. A tal fine, il piano tecnico di cui  al  comma  7  individua
misure appropriate e specifiche a tutela degli  interessati,  nonche'
le modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il
perseguimento  delle  anzidette  finalita'.  Nelle  convenzioni  sono
individuate misure atte ad assicurare che l'accesso ai dati personali
trattati nell'ambito della piattaforma per i beneficiari ADI  e  SFL,
da parte delle societa' di cui al primo periodo, avvenga  con  misure
tecniche  e  organizzative  adeguate   ai   rischi   presentati   dal
trattamento, idonee a  garantire  la  sicurezza  dei  collegamenti  e
l'accesso selettivo  alle  informazioni  necessarie  alle  specifiche
finalita' in concreto perseguite. 
  6. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni cui ai  commi
precedenti, la piattaforma si compone di elementi modulari e opera in
interoperabilita' con la piattaforma SIU e la piattaforma GePI per  i
patti di inclusione di cui all'art. 6. In particolare, attraverso  la
piattaforma, SIU opera in regime di cooperazione  applicativa  con  i
sistemi informativi regionali del lavoro nelle forme e nei flussi  di
informazioni definiti dall'allegato sub 4. 
  7. Al fine  di  dare  attuazione  al  sistema  informativo  di  cui
all'art. 2, nel cui ambito opera la piattaforma digitale  di  cui  al
comma 1, nel rispetto dei principi di  minimizzazione,  integrita'  e
riservatezza dei dati personali, e' approvato il «Piano  tecnico  del
sistema SIISL», testo allegato sub 1, parte integrante  del  presente
atto.