Art. 4
Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa
1. La piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e
lavorativa e' accessibile ai richiedenti l'ADI per svolgere le
funzioni di seguito indicate:
a) effettuare l'iscrizione al Sistema informativo per
l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
b) ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria
della domanda ADI;
c) in esito all'accoglimento della domanda di accesso all'ADI,
sottoscrivere il patto di attivazione digitale e espressamente
autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri
per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati
all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' ai soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di ricevere il
beneficio;
d) ricevere le indicazioni per presentarsi al primo appuntamento
presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione
del patto di attivazione digitale, per non incorrere nella
sospensione del beneficio;
e) accedere a tutte le informazioni relative allo stato della sua
domanda e alle attivita' previste dal progetto di inclusione sociale.
2. La piattaforma e', altresi', accessibile ai beneficiari dell'ADI
di eta' compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni attivabili al
lavoro, come identificati dai Servizi sociali in esito alla
valutazione multidimensionale, ai sensi dell'art. 4, comma 6,
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per svolgere le funzioni di seguito
indicate:
a) accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro,
corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione e altri
strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie
caratteristiche e competenze;
b) accedere a informazioni e proposte su progetti utili alla
collettivita' adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;
c) accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato di
erogazione del beneficio e sulle attivita' previste dal progetto
personalizzato.
3. Attraverso la piattaforma di attivazione per l'inclusione
sociale e lavorativa, i dati relativi ai nuclei beneficiari per i
quali risulta sottoscritto da parte del richiedente il patto di
attivazione digitale sono automaticamente trasmessi al servizio
sociale del comune di residenza per il tramite della piattaforma di
cui all'art. 6 del presente decreto.
4. La piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e
lavorativa e' accessibile ai richiedenti il SFL per svolgere le
attivita' di seguito indicate:
a) gestire il successivo percorso di attivazione (a partire
dall'iscrizione al SIISL) tramite il Sistema informativo per
l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'art. 5 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalita' di cui
all'art. 4 del medesimo decreto a seguito della presentazione della
domanda SFL ad INPS;
b) ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria
della domanda SFL;
c) in esito all'accoglimento della domanda di accesso alla misura
SFL, sottoscrivere il patto di attivazione digitale, autorizzare la
trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego,
alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attivita' di
intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi
per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150;
d) ricevere offerte di lavoro, ovvero essere inserito in
specifici progetti di formazione erogati da soggetti pubblici o
privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi
paritetici interprofessionali ed enti bilaterali;
e) dare comunicazione dei progetti di formazione autonomamente
individuati ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85;
f) adempiere alle attivita', conferma della partecipazione alle
attivita' come previsto dall'art. 12, comma 8, del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85;
g) accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato della
sua domanda e sulle attivita' previste.
5. Per la ricerca di personale, le societa' pubbliche, ovvero a
controllo pubblico o a partecipazione pubblica, possono accedere alla
piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa,
convenzionandosi con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. A tal fine, il piano tecnico di cui al comma 7 individua
misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche'
le modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il
perseguimento delle anzidette finalita'. Nelle convenzioni sono
individuate misure atte ad assicurare che l'accesso ai dati personali
trattati nell'ambito della piattaforma per i beneficiari ADI e SFL,
da parte delle societa' di cui al primo periodo, avvenga con misure
tecniche e organizzative adeguate ai rischi presentati dal
trattamento, idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e
l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle specifiche
finalita' in concreto perseguite.
6. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni cui ai commi
precedenti, la piattaforma si compone di elementi modulari e opera in
interoperabilita' con la piattaforma SIU e la piattaforma GePI per i
patti di inclusione di cui all'art. 6. In particolare, attraverso la
piattaforma, SIU opera in regime di cooperazione applicativa con i
sistemi informativi regionali del lavoro nelle forme e nei flussi di
informazioni definiti dall'allegato sub 4.
7. Al fine di dare attuazione al sistema informativo di cui
all'art. 2, nel cui ambito opera la piattaforma digitale di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e
riservatezza dei dati personali, e' approvato il «Piano tecnico del
sistema SIISL», testo allegato sub 1, parte integrante del presente
atto.