Art. 6
Piattaforma per il patto per l'inclusione
1. La piattaforma per il patto per l'inclusione sociale rappresenta
un aggiornamento al nuovo dettato normativo della piattaforma GePI,
che si compone di tre sezioni, una per ciascuna delle finalita' di
cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto:
a) Sistema gestionale dei patti per l'inclusione sociale;
b) Controlli anagrafici;
c) Progetti utili alla collettivita'.
1. Nella sezione di cui al comma 1, lettera a), sono messe a
disposizione dei comuni, che si coordinano a livello di ambito
territoriale, le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera a),
relativamente ai nuclei che hanno sottoscritto un patto di
attivazione digitale, di cui all'art. 4, comma 3, per lo svolgimento
delle funzioni di seguito indicate:
a) assegnazione dei nuclei beneficiari agli operatori con
funzione di figura di riferimento («case manager»);
b) convocazione dei beneficiari;
c) analisi preliminare;
d) quadro di analisi approfondito;
e) patto di inclusione sociale;
f) monitoraggio del patto.
2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 2, i comuni
raccolgono le informazioni necessarie per la valutazione dei bisogni
e la progettazione dei patti per l'inclusione sociale, dettagliate
nell'allegato sub 4), integrando le informazioni di cui all'art. 3,
comma 4, lettera a). Con riferimento a tale trattamento i comuni
operano, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in qualita'
di autonomi titolari.
3. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale,
alimentano la sezione di cui al comma 1, lettera a), della
piattaforma, in conformita' con quanto previsto nell'allegato sub 4,
con le informazioni di seguito indicate:
a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una agenda
degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio;
b) l'avvenuta o la mancata presentazione al primo appuntamento
entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione
digitale;
c) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del patto per
l'inclusione sociale;
d) l'avvenuta o la mancata presentazione ai servizi sociali entro
novanta giorni dal precedente appuntamento;
e) le informazioni sui fatti suscettibili di dare luogo alle
sanzioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,
entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da
sanzionare;
f) le informazioni di cui al comma 3, necessarie a monitorare da
parte dei comuni stessi l'attuazione dei patti per l'inclusione
sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il
nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di
cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
4. Le informazioni di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) sono
trasmesse all'INPS per il tramite della piattaforma ai fini della
applicazione di sanzioni o provvedimenti di sospensione, revoca o
decadenza, nelle modalita' definite nell'allegato sub 4). Le
informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse all'INPS
anche dagli istituti di patronato, in ottemperanza alle previsioni di
cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
5. Nella sezione della piattaforma di cui al comma 1, lettera b),
sono messe a disposizione dei comuni, che si coordinano a livello di
ambito territoriale, le informazioni trasmesse dall'INPS, di cui
all'art. 3, comma 4, lettera b), per la verifica dei requisiti di
residenza e soggiorno, con riferimento alle posizioni che non e'
stato possibile all'istituto accertare sulla base delle informazioni
disponibili sulle piattaforme proprie o delle amministrazioni
collegate. Ai fini della verifica del requisito di residenza in
Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo
continuativo, ove necessario, le informazioni sono messe a
disposizione dei diversi comuni in cui risulta aver riseduto il
singolo dichiarante. Gli esiti della verifica sono messi a
disposizione dell'INPS per il tramite della piattaforma, nelle
modalita' definite nell'allegato sub 4.
6. La sezione di cui al comma 1, lettera c), contiene le
informazioni sui progetti utili alla collettivita', che si intendono
riferibili ai beneficiari dell'ADI e del SFL.
7. Il trattamento dei dati effettuato mediante la piattaforma e'
articolato a livello di ambito territoriale. L'accreditamento degli
operatori dei servizi competenti comunali, nonche' degli operatori di
altri enti pubblici chiamati a collaborare nelle equipe
multiprofessionali, abilitati ad operare sulla piattaforma, avviene
per il tramite di uno o piu' operatori, comunque identificati a
livello di ambito territoriale, per svolgere il ruolo di
amministratore dell'ambito di appartenenza, per conto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Il ruolo di amministratore non
prevede l'accesso ai dati personali dei beneficiari dell'ADI.
L'accesso alle informazioni da parte degli utenti abilitati
dall'amministratore avviene selettivamente con riferimento alle
finalita' perseguite e ai compiti assegnati secondo le modalita'
indicate nel piano di cui al comma 9.
8. Al fine di dare attuazione alla piattaforma digitale di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e
riservatezza dei dati personali, e' approvato il «piano tecnico della
piattaforma GePI», testo allegato sub 3, parte integrante del
presente atto.
9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a
disposizione dei comuni la piattaforma per la gestione delle funzioni
di cui al comma 2, dei cui dati sono titolari autonomi, sulla base di
una convenzione, per la quale opera in qualita' di responsabile del
trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE
2016/679. Attraverso la piattaforma il Ministero mette a disposizione
i dati di cui all'art. 3, comma 4. Con riferimento ai dati di cui ai
periodi precedenti, il Ministero e i comuni per lo svolgimento delle
attivita' di rispettiva competenza sono titolari autonomi del
trattamento. Gli ambiti territoriali che dispongono di un proprio
sistema informativo per lo svolgimento delle attivita' di gestione
dei patti per l'inclusione sociale, accessibile dai servizi delle
politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, ovvero
appartenenti alle regioni dotate di tale sistema, possono colloquiare
con la piattaforma e trasmettere le informazioni di cui al presente
articolo, per il tramite del proprio sistema, a condizione che sia
garantita la trasmissione e il recepimento di tutte le informazioni
richieste dalla piattaforma e l'interoperabilita' dei sistemi secondo
le modalita' indicate nel piano di cui al comma 9. Deve in ogni caso
essere garantito il rispetto dei principi di minimizzazione,
integrita' e riservatezza dei dati personali, adottando le misure
tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del
trattamento dei dati ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE),
2016/679.