Art. 9
Tempi di conservazione dei dati
1. I dati acquisiti dal sistema informativo sono conservati,
conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati
personali, per un quinquennio a decorrere dalla conclusione
dell'erogazione del beneficio, tranne le informazioni di cui all'art.
3, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 5) e 6), necessarie al fine di
consentire le attivita' di controllo sui requisiti dichiarati,
conservate per un periodo pari a cinque anni dalla data di
dichiarazione del requisito.