Art. 2 Beneficiari e requisiti della misura 1. Possono chiedere di accedere al SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di eta' compresa tra i 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validita', non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione. 2. Il SFL puo' essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei familiari che percepiscono l'assegno di inclusione di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto-legge n. 48 del 2023, che decidono di partecipare ai percorsi di cui all'art. 1, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'art. 6, comma 4 del decreto-legge n. 48 del 2023, purche' non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4 del medesimo decreto-legge. 3. Il SFL e' incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. 4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, a esclusione della lettera b), numero 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), numero 2) del medesimo decreto-legge, la soglia dei 6.000 euro annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art. 2, commi 3, 7, 8 e 10 del richiamato decreto-legge, fermo restando l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, o la relativa esenzione.