Art. 2 
 
                Beneficiari e requisiti della misura 
 
  1. Possono chiedere di  accedere  al  SFL  singoli  componenti  dei
nuclei familiari, di eta' compresa tra i 18 e 59 anni, con un  valore
dell'ISEE familiare, in corso di  validita',  non  superiore  a  euro
6.000 annui, che non hanno i requisiti per  accedere  all'assegno  di
inclusione. 
  2. Il SFL puo' essere utilizzato anche dai singoli  componenti  dei
nuclei familiari che percepiscono l'assegno di inclusione di cui agli
articoli 1 e seguenti del decreto-legge n. 48 del 2023, che  decidono
di partecipare ai  percorsi  di  cui  all'art.  1,  pur  non  essendo
sottoposti agli obblighi di cui all'art. 6, comma 4 del decreto-legge
n.  48  del  2023,  purche'  non  siano  calcolati  nella  scala   di
equivalenza di cui all'art. 2, comma 4 del medesimo decreto-legge. 
  3. Il SFL e' incompatibile con il  Reddito  di  cittadinanza  e  la
Pensione di cittadinanza e  con  ogni  altro  strumento  pubblico  di
integrazione  o  di  sostegno  al  reddito  per   la   disoccupazione
involontaria. 
  4. Il richiedente deve essere in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2, comma 2, a esclusione della  lettera  b),  numero  1  del
decreto-legge n.  48  del  2023.  Ai  fini  del  soddisfacimento  del
requisito di cui all'art. 2, comma  2,  lettera  b),  numero  2)  del
medesimo decreto-legge, la soglia dei 6.000  euro  annui  si  intende
moltiplicata  per  il  corrispondente  parametro   della   scala   di
equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE. Si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'art. 2, commi 3, 7, 8 e 10 del  richiamato
decreto-legge,  fermo  restando   l'obbligo   di   assolvimento   del
diritto-dovere all'istruzione  e  formazione  ai  sensi  del  decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, o la relativa esenzione.