Art. 3 
 
                       Richiesta della misura 
 
  1. Il SFL viene richiesto dall'interessato all'INPS  con  modalita'
telematiche e il  relativo  percorso  di  attivazione  viene  attuato
mediante la piattaforma di attivazione  per  l'inclusione  sociale  e
lavorativa presente nel Sistema informativo per l'inclusione  sociale
e lavorativa (di seguito, SIISL)  attraverso  l'invio  automatico  ai
servizi  per  il   lavoro   competenti.   All'atto   della   domanda,
l'interessato viene  informato  che  attraverso  il  SIISL  ricevera'
l'informazione dell'accettazione della sua richiesta  per  proseguire
il percorso di attivazione. Il conferimento e il trattamento dei dati
vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti  e,
piu' nello specifico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del
presente decreto nonche' dal decreto attuativo dell'art. 5,  comma  3
del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, che
ne costituiscono parte integrante. 
  2. La richiesta di cui al comma 1 puo' essere presentata presso gli
istituti di patronato o, a far data  dal  1°gennaio  2024,  presso  i
centri di assistenza fiscale. 
  3. La richiesta di cui al comma  1  e'  accolta  dall'INPS,  previa
verifica del possesso dei requisiti previsti all'art. 2,  sulla  base
delle informazioni disponibili nelle proprie banche  dati  o  tramite
quelle messe a disposizione, attraverso sistemi di interoperabilita',
secondo  le  modalita'  di  cui  al  decreto  ministeriale   previsto
dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai  relativi
allegati tecnici,  parte  integrante  dello  stesso,  fatti  salvi  i
controlli ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto-legge n.
48 del 2023. Con riferimento  ai  dati  trattati  e  conferiti  dalle
singole amministrazioni, nell'ambito delle  attivita'  di  rispettiva
competenza, e delle relative banche dati, si rinvia  all'art.  9  del
presente decreto nonche' al decreto attuativo dell'art.  5,  comma  3
del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati  tecnici  che
ne costituiscono parte integrante. 
  Nella  richiesta,  l'interessato,  nel  rispetto  dell'art.  9  del
presente decreto nonche'  delle  disposizioni  previste  dal  decreto
attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai
relativi allegati tecnici: 
    a) rilascia la dichiarazione di immediata disponibilita'  di  cui
all'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,  ove
non abbia gia' una dichiarazione attiva; 
    b) autorizza espressamente la trasmissione dei dati relativi alla
richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e  agli
enti autorizzati all'attivita'  di  intermediazione  ai  sensi  degli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del  2003,  nonche'  ai
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi  dell'art.  12
del decreto legislativo n. 150 del 2015; 
    c) dimostra l'iscrizione ai percorsi di istruzione  degli  adulti
di primo livello, previsti dall'art.  4,  comma  1,  lettera  a)  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
ottobre  2012,  n.  263,  o   comunque   funzionali   all'adempimento
dell'obbligo di istruzione. 
  4. All'esito delle verifiche di cui al comma  3  e  al  conseguente
accoglimento della richiesta, l'INPS informa il richiedente  che,  ai
fini della attuazione della misura, ove non  abbia  gia'  provveduto,
deve accedere  al  SIISL,  al  fine  di  sottoscrivere  il  patto  di
attivazione digitale. 
  5. Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario  fornisce  le
informazioni essenziali per la presa in carico e individua,  ai  fini
dell'attivazione al lavoro  e  della  successiva  sottoscrizione  del
patto di servizio personalizzato ai sensi dell'art. 12, comma  5  del
decreto-legge n. 48 del 2023, almeno tre agenzie per il lavoro o enti
autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli  articoli
4 e 6  del  decreto  legislativo  n.  276  del  2003.  Nel  patto  di
attivazione  digitale  il  beneficiario  si  impegna,   altresi',   a
presentarsi alla convocazione del servizio per il  lavoro  competente
per la stipula del patto di servizio personalizzato.