Art. 3 Richiesta della misura 1. Il SFL viene richiesto dall'interessato all'INPS con modalita' telematiche e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (di seguito, SIISL) attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All'atto della domanda, l'interessato viene informato che attraverso il SIISL ricevera' l'informazione dell'accettazione della sua richiesta per proseguire il percorso di attivazione. Il conferimento e il trattamento dei dati vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e, piu' nello specifico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto nonche' dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante. 2. La richiesta di cui al comma 1 puo' essere presentata presso gli istituti di patronato o, a far data dal 1°gennaio 2024, presso i centri di assistenza fiscale. 3. La richiesta di cui al comma 1 e' accolta dall'INPS, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'art. 2, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione, attraverso sistemi di interoperabilita', secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto-legge n. 48 del 2023. Con riferimento ai dati trattati e conferiti dalle singole amministrazioni, nell'ambito delle attivita' di rispettiva competenza, e delle relative banche dati, si rinvia all'art. 9 del presente decreto nonche' al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante. Nella richiesta, l'interessato, nel rispetto dell'art. 9 del presente decreto nonche' delle disposizioni previste dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici: a) rilascia la dichiarazione di immediata disponibilita' di cui all'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ove non abbia gia' una dichiarazione attiva; b) autorizza espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015; c) dimostra l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione. 4. All'esito delle verifiche di cui al comma 3 e al conseguente accoglimento della richiesta, l'INPS informa il richiedente che, ai fini della attuazione della misura, ove non abbia gia' provveduto, deve accedere al SIISL, al fine di sottoscrivere il patto di attivazione digitale. 5. Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell'attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nel patto di attivazione digitale il beneficiario si impegna, altresi', a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.