Art. 4 Modalita' di attivazione e funzionamento della misura 1. A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario e' convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione puo' essere effettuata tramite il Sistema informativo unitario (di seguito, SIU), di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari nell'ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalita' definite ai sensi dell'art. 6, comma 5-ter del decreto-legge n. 48 del 2023. Nel caso in cui il beneficiario abbia gia' un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti gia' coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio personalizzato viene aggiornato ovvero integrato. 2. Sulla base delle attivita' proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SIISL, puo' ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettivita', definiti ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis del decreto-legge n. 48 del 2023. Nelle misure di SFL rientrano tutte le attivita' di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui all'allegato B del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, Lep da E) a O), nell'ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla missione 5, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per il trattamento dei dati e le misure di garanzia e tutela degli interessati, anche con riguardo ai trattamenti automatizzati effettuati a fini di profilazione e alla necessita' di verifiche periodiche sulla qualita' dei dati e l'intervento umano nel processo decisionale relativo all'individuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro, si rinvia alle previsioni di cui alla deliberazione n. 11 del commissario straordinario di ANPAL del 7 novembre 2022 e all'allegato tecnico n. 4 del decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023. Rientra tra le misure di SFL anche il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 14, comma 1, e alla previsione di cui all'art. 16, comma 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017. 3. Tutte le attivita' di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui al comma 2 effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione 6 della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell'ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023. Le registrazioni relative alle attivita' di cui al comma 4 contengono gli elementi necessari per l'erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e termine, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto e dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici. Nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente le attivita' di cui al presente comma puo' darne comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui e' stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato. 4. In caso di partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attivita' previste al comma 3, compresa l'iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilita', l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennita' di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico e' erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS. L'erogazione del beneficio da parte dell'INPS e' subordinata all'inserimento nel SIISL dell'effettivo inizio di una delle attivita' di cui al comma 3 da parte dei competenti servizi all'INPS. 5. In corso di fruizione della misura di SFL, nel SIISL sono registrati i dati sullo stato della domanda e gli ulteriori eventi rilevanti sulla prestazione, come indicati nel decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023. 6. Al SFL si applicano gli incentivi e le agevolazioni previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 48 del 2023 per l'assegno di inclusione. 7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL, siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il SIISL.