Art. 4 
 
        Modalita' di attivazione e funzionamento della misura 
 
  1.  A  seguito  della  sottoscrizione  del  patto  di   attivazione
digitale, il beneficiario e' convocato dal  servizio  per  il  lavoro
competente per la stipula del patto di  servizio  personalizzato.  La
convocazione puo' essere effettuata tramite  il  Sistema  informativo
unitario  (di  seguito,  SIU),  di  cui  all'art.  13   del   decreto
legislativo  n.  150  del  2015,  ovvero  con  altri   mezzi,   quali
messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i  contatti
a  tal  fine  forniti  dai  beneficiari  nell'ambito  del  patto   di
attivazione digitale, secondo modalita' definite ai  sensi  dell'art.
6, comma 5-ter del decreto-legge n. 48 del 2023. Nel caso in  cui  il
beneficiario abbia gia' un patto di servizio personalizzato attivo  o
rientri tra i soggetti  gia'  coinvolti  in  programmi  e  azioni  di
politica attiva, il patto di servizio personalizzato viene aggiornato
ovvero integrato. 
  2. Sulla base delle attivita' proposte  e  definite  nel  patto  di
servizio personalizzato, l'interessato,  attraverso  il  SIISL,  puo'
ricevere o individuare autonomamente offerte di  lavoro,  servizi  di
orientamento e  accompagnamento  al  lavoro  e  di  politiche  attive
comunque denominate ovvero specifici programmi formativi  e  progetti
utili alla collettivita', definiti ai sensi dell'art. 6, comma  5-bis
del decreto-legge n. 48 del 2023. Nelle misure di SFL rientrano tutte
le attivita' di  formazione,  di  qualificazione  e  riqualificazione
professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro  di  cui
all'allegato B del decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali 11 gennaio 2018, n.  4,  Lep  da  E)  a  O),  nell'ambito  di
programmi  di  politiche  attive  del  lavoro  comunque   denominate,
compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilita'
dei lavoratori (GOL), di cui alla missione 5, componente 1, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza. Per il trattamento dei dati  e  le
misure di garanzia e tutela degli interessati, anche con riguardo  ai
trattamenti automatizzati effettuati a fini di  profilazione  e  alla
necessita'  di  verifiche  periodiche  sulla  qualita'  dei  dati   e
l'intervento    umano    nel    processo     decisionale     relativo
all'individuazione dei percorsi di politica  attiva  del  lavoro,  si
rinvia  alle  previsioni  di  cui  alla  deliberazione  n.   11   del
commissario straordinario di ANPAL del 7 novembre 2022 e all'allegato
tecnico  n.  4  del  decreto  attuativo  dell'art.  5,  comma  3  del
decreto-legge n. 48 del 2023. Rientra tra le misure di SFL  anche  il
servizio civile universale di cui  al  decreto  legislativo  6  marzo
2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti  preposti  possono
riservare   quote   supplementari   in   deroga   ai   requisiti   di
partecipazione di cui all'art. 14, comma 1, e alla previsione di  cui
all'art. 16, comma 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017. 
  3.  Tutte  le  attivita'  di  formazione,   di   qualificazione   e
riqualificazione professionale, di orientamento,  di  accompagnamento
al lavoro di cui al comma  2  effettuate  dal  beneficiario  di  SFL,
organizzate  a  livello  nazionale,  regionale  o   locale,   vengono
registrate nella sezione  6  della  Scheda  anagrafico  professionale
(SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell'ambito del SIU  e  sono
rese disponibili nel SIISL, secondo le modalita' di  cui  al  decreto
ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del  decreto-legge  n.  48
del 2023. Le registrazioni relative alle attivita' di cui al comma  4
contengono gli elementi necessari per l'erogazione del beneficio, tra
cui la data di inizio e termine,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 9 del presente decreto e dal decreto attuativo dell'art. 5,
comma 3 del decreto-legge n. 48 del  2023  e  dei  relativi  allegati
tecnici. Nel caso in cui il beneficiario individua  autonomamente  le
attivita' di cui al presente comma puo' darne comunicazione al  SIISL
per il tramite del soggetto con cui e' stato sottoscritto il patto di
servizio personalizzato. 
  4. In caso di partecipazione,  a  seguito  della  stipulazione  del
patto di servizio personalizzato, alle attivita' previste al comma 3,
compresa l'iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di  primo
livello  o  comunque  funzionali  all'adempimento   dell'obbligo   di
istruzione, per tutta la  loro  durata  e  comunque  per  un  periodo
massimo di  dodici  mensilita',  l'interessato  riceve  un  beneficio
economico,  quale  indennita'  di  partecipazione  alle   misure   di
attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di  350  euro.  Il
beneficio economico e' erogato mediante bonifico  mensile,  da  parte
dell'INPS.  L'erogazione  del  beneficio  da   parte   dell'INPS   e'
subordinata all'inserimento nel SIISL dell'effettivo  inizio  di  una
delle attivita' di cui al comma 3 da  parte  dei  competenti  servizi
all'INPS. 
  5. In corso di fruizione  della  misura  di  SFL,  nel  SIISL  sono
registrati i dati sullo stato della domanda e  gli  ulteriori  eventi
rilevanti sulla prestazione, come indicati nel  decreto  ministeriale
previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023. 
  6. Al SFL si applicano gli incentivi  e  le  agevolazioni  previsti
dall'art. 10 del decreto-legge  n.  48  del  2023  per  l'assegno  di
inclusione. 
  7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto  di
servizio  personalizzato,  e  la  relativa  presa   in   carico   del
beneficiario del SFL, siano effettuate presso i soggetti  accreditati
ai servizi per il lavoro, mediante il SIISL.