Art. 5 
 
                Obblighi dei beneficiari della misura 
 
  1. Il beneficiario dell'indennita' di partecipazione e'  tenuto  ad
aderire  alle  misure  di  formazione  e  di  attivazione  lavorativa
indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma,  anche
con modalita' telematica, ai servizi competenti, della partecipazione
a  tali  attivita'  almeno  ogni  novanta  giorni,  in   applicazione
dell'art. 12, comma 8 del decreto-legge n. 48 del 2023.  In  caso  di
mancata conferma  dell'attivita',  rilevata  attraverso  il  SIISL  o
mediante  segnalazione  di  inadempienze   trasmesse,   dai   servizi
competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l'INPS sospende  il
beneficio. In caso di  mancata  adesione,  per  rifiuto  o  abbandono
dell'attivita', rilevata attraverso il SIISL o mediante  segnalazione
di inadempienze trasmesse per il tramite della  piattaforma  SIU,  da
parte dei servizi competenti, il beneficiario decade  dal  beneficio,
ai sensi degli articoli 8, comma 6, e 12, comma 10 del  decreto-legge
n. 48 del 2023. 
  2. Il beneficiario del SFL e' tenuto  ad  accettare  un'offerta  di
lavoro  che  abbia  le  caratteristiche  di  cui   all'art.   9   del
decreto-legge n. 48 del 2023. A seguito della  mancata  accettazione,
senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro, di cui  al  primo
periodo, il  soggetto  intermediario  che  effettua  la  proposta  di
lavoro, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL,  secondo  le
modalita' di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5,  comma
3 del decreto-legge n. 48 del 2023, l'evento suscettibile di sanzione
e l'INPS dispone la decadenza dal beneficio. 
  3. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 48 del  2023,
relativamente alla compatibilita' tra il  beneficio  economico  e  il
reddito da lavoro percepito, l'accettazione di un'offerta  di  lavoro
di cui al comma 2 di  durata  compresa  tra  uno  e  sei  mesi,  come
desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni  di
avvio dell'attivita' lavorativa trasmesse  all'INPS  dal  lavoratore,
determina, per il periodo  di  durata  del  rapporto  di  lavoro,  la
sospensione dell'erogazione del beneficio. Al termine del rapporto di
lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l'INPS,  al
ricorrere delle condizioni previste dal decreto-legge n. 48 del  2023
e dal presente decreto, eroga il beneficio per il periodo residuo  di
fruizione dello stesso. Il reddito percepito dal rapporto  di  lavoro
di cui al presente comma non si computa ai fini della  determinazione
del reddito per il mantenimento del beneficio. La compatibilita'  tra
il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito e' verificata
sulla base delle comunicazioni che il  beneficiario  invia  all'INPS,
nei termini indicati dall'art. 3, commi 5 e 6 del decreto-legge n. 48
del 2023, e che devono contenere l'indicazione del reddito  percepito
solamente nei casi in cui lo stesso superi  l'importo  di  euro  3000
annui lordi, per la quota eccedente tale importo. 
  4. Ai beneficiari  del  SFL  si  applicano  gli  obblighi  previsti
dall'art. 1, comma 316 della legge  29  dicembre  2022,  n.  197.  La
mancata iscrizione a percorsi di istruzione  degli  adulti  di  primo
livello, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,  n.
263,  o   comunque   funzionali   all'adempimento   dell'obbligo   di
istruzione, comporta la non erogazione del  beneficio,  che  comunque
decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo
massimo di percezione di dodici mensilita'. Per i beneficiari del SFL
inseriti, alla stipula  del  patto  di  servizio  personalizzato,  in
progetti  di  formazione,  di   qualificazione   e   riqualificazione
professionale, di orientamento, di accompagnamento  al  lavoro  e  di
politiche attive del lavoro comunque denominate ai sensi del presente
decreto, gli obblighi di cui al primo periodo  sono  sospesi  fino  a
conclusione dei suddetti percorsi.