Art. 5 Obblighi dei beneficiari della misura 1. Il beneficiario dell'indennita' di partecipazione e' tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalita' telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attivita' almeno ogni novanta giorni, in applicazione dell'art. 12, comma 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. In caso di mancata conferma dell'attivita', rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l'INPS sospende il beneficio. In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell'attivita', rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio, ai sensi degli articoli 8, comma 6, e 12, comma 10 del decreto-legge n. 48 del 2023. 2. Il beneficiario del SFL e' tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 48 del 2023. A seguito della mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro, di cui al primo periodo, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023, l'evento suscettibile di sanzione e l'INPS dispone la decadenza dal beneficio. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, relativamente alla compatibilita' tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, l'accettazione di un'offerta di lavoro di cui al comma 2 di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell'attivita' lavorativa trasmesse all'INPS dal lavoratore, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell'erogazione del beneficio. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l'INPS, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto-legge n. 48 del 2023 e dal presente decreto, eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso. Il reddito percepito dal rapporto di lavoro di cui al presente comma non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. La compatibilita' tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito e' verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all'INPS, nei termini indicati dall'art. 3, commi 5 e 6 del decreto-legge n. 48 del 2023, e che devono contenere l'indicazione del reddito percepito solamente nei casi in cui lo stesso superi l'importo di euro 3000 annui lordi, per la quota eccedente tale importo. 4. Ai beneficiari del SFL si applicano gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 316 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilita'. Per i beneficiari del SFL inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate ai sensi del presente decreto, gli obblighi di cui al primo periodo sono sospesi fino a conclusione dei suddetti percorsi.