Art. 7 Misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione 1. Le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, di cui all'art. 12, comma 11 del decreto-legge n. 48 del 2023, sono individuate attraverso: a) l'identificazione, al comma 2, dei requisiti dei soggetti titolati all'erogazione delle misure di politiche attive del lavoro comunque denominate di cui al presente decreto; b) l'individuazione, al comma 4, degli standard minimi dei servizi e delle relative opzioni di costo semplificate; c) l'individuazione, al comma 5, degli standard minimi di attestazione delle attivita' di apprendimento svolte ai sensi del presente decreto; d) l'individuazione, al comma 6, degli oneri comunicativi dei soggetti che accedono al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). 2. Per l'erogazione delle misure di politica attiva comunque denominate di cui al presente decreto sono abilitati ad accedere ed operare nell'ambito del SIISL, nel rispetto delle previsioni normative regionali in materia di accreditamento alla formazione e delle previsioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015 in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro, nonche', con riguardo al trattamento dei dati personali, di quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto e dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici, i seguenti soggetti, per gli ambiti di rispettiva competenza e titolarita': a) i centri per l'impiego di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015; b) le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015; c) gli enti di formazione, ivi compresi gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 276 del 2003, accreditati dalle regioni e province autonome, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2015; d) i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e i fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003; e) gli enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; f) i comuni, in forma singola o associata, o loro ripartizioni sub territoriali aventi autonomia amministrativa; g) gli enti di servizio civile universale di cui al decreto legislativo n. 40 del 2017; h) i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. 3. In attuazione di quanto previsto all'art. 12, comma 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, i soggetti di cui al comma 2, lettera b), accedono, secondo le modalita' operative del SIISL, alle liste dei beneficiari del SFL e ai relativi dati, nei limiti e per le finalita' di cui agli articoli 9 e 10 del richiamato decreto-legge. 4. In attuazione del Piano nuove competenze, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021, relativamente alle attivita' di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di formazione, per la determinazione degli standard minimi dei servizi e delle relative unita' di costo standard, si applicano le disposizioni adottate nell'ambito degli interventi di investimento e di riforma di titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla missione M5 - componente C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativi specificamente al «Programma di Garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL)» e all'intervento «Sistema duale» e nell'ambito dei programmi nazionali a valere sulla programmazione 2021-2027 del Fondo sociale europeo plus. Per gli standard di servizio e di remunerazione relativi alla misura del servizio civile universale, si rinvia alle disposizioni vigenti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 40 del 2017. Per il trattamento dei dati e le misure di garanzia e tutela degli interessati, anche con riguardo ai trattamenti automatizzati effettuati a fini di profilazione e alla necessita' di verifiche periodiche sulla qualita' dei dati e l'intervento umano nel processo decisionale relativo all'individuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro, si rinvia alle previsioni di cui alla deliberazione n. 11 del commissario straordinario di ANPAL del 7 novembre 2022 e all'allegato tecnico n. 4 del decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023. 5. Le attivita' di apprendimento svolte ai sensi del presente decreto devono essere finalizzate al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell'ambito del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e prevedere, in esito al percorso, il rilascio almeno di una attestazione di trasparenza dei risultati di apprendimento, in conformita' con le disposizioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021. Le attestazioni di cui al primo periodo sono rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate in modo permanente con modalita' digitale presso le amministrazioni che le hanno prodotte, in conformita' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Se la formazione e' finanziata da un fondo paritetico interprofessionale le attestazioni possono essere prodotte dal soggetto erogatore della formazione. 6. Tutti i soggetti di cui al comma 2, abilitati ad accedere e operare nell'ambito del SIISL, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. L'INPS, per il tramite del SIISL, mette a disposizione l'informazione sui provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, tutti i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorita' giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.