Art. 7 
 
Misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione
  lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi  per  il  lavoro  e
  alla formazione 
  1. Le misure per il coinvolgimento, nei  percorsi  formativi  e  di
attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai  servizi  per  il
lavoro  e  alla  formazione,  di  cui  all'art.  12,  comma  11   del
decreto-legge n. 48 del 2023, sono individuate attraverso: 
    a) l'identificazione, al comma  2,  dei  requisiti  dei  soggetti
titolati all'erogazione delle misure di politiche attive  del  lavoro
comunque denominate di cui al presente decreto; 
    b) l'individuazione,  al  comma  4,  degli  standard  minimi  dei
servizi e delle relative opzioni di costo semplificate; 
    c)  l'individuazione,  al  comma  5,  degli  standard  minimi  di
attestazione delle attivita' di apprendimento  svolte  ai  sensi  del
presente decreto; 
    d) l'individuazione, al comma 6,  degli  oneri  comunicativi  dei
soggetti che accedono al Sistema informativo per l'inclusione sociale
e lavorativa (SIISL). 
  2. Per  l'erogazione  delle  misure  di  politica  attiva  comunque
denominate di cui al presente decreto sono abilitati ad  accedere  ed
operare  nell'ambito  del  SIISL,  nel  rispetto   delle   previsioni
normative regionali in materia di accreditamento  alla  formazione  e
delle previsioni di cui all'art. 12 del decreto  legislativo  n.  150
del 2015 in materia di  accreditamento  ai  servizi  per  il  lavoro,
nonche', con riguardo al trattamento dei dati  personali,  di  quanto
previsto dall'art. 9 del presente decreto  e  dal  decreto  attuativo
dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei  relativi
allegati tecnici, i seguenti soggetti, per gli ambiti  di  rispettiva
competenza e titolarita': 
    a) i  centri  per  l'impiego  di  cui  all'art.  18  del  decreto
legislativo n. 150 del 2015; 
    b) le agenzie per  il  lavoro  di  cui  all'art.  4  del  decreto
legislativo n. 276 del 2003, i soggetti autorizzati allo  svolgimento
delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del  medesimo
decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro
ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015; 
    c) gli enti di formazione, ivi compresi gli  enti  bilaterali  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto  legislativo  n.  276
del 2003, accreditati dalle regioni e province autonome, ai  sensi  e
per gli effetti  dell'art.  11,  comma  2,  lettera  b)  del  decreto
legislativo n. 150 del 2015; 
    d)  i  fondi  paritetici  interprofessionali  per  la  formazione
continua di cui all'art. 118 della legge n. 388 del 2000  e  i  fondi
bilaterali di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo n. 276
del 2003; 
    e) gli enti titolati ai sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
    f) i comuni, in forma singola o associata,  o  loro  ripartizioni
sub territoriali aventi autonomia amministrativa; 
    g) gli enti di servizio  civile  universale  di  cui  al  decreto
legislativo n. 40 del 2017; 
    h) i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti  (CPIA)  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,  n.
263. 
  3. In attuazione di quanto  previsto  all'art.  12,  comma  13  del
decreto-legge n. 48 del 2023, i soggetti di cui al comma  2,  lettera
b), accedono, secondo le modalita' operative del  SIISL,  alle  liste
dei beneficiari del SFL e ai relativi  dati,  nei  limiti  e  per  le
finalita' di cui agli articoli 9 e 10 del richiamato decreto-legge. 
  4. In attuazione del Piano nuove competenze, adottato  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  del  14  dicembre
2021,   relativamente   alle   attivita'    di    orientamento,    di
accompagnamento al lavoro e  di  formazione,  per  la  determinazione
degli standard minimi dei servizi e delle relative  unita'  di  costo
standard, si applicano le  disposizioni  adottate  nell'ambito  degli
interventi di investimento e di riforma di titolarita' del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali,  di  cui  alla  missione  M5  -
componente C1 del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),
relativi specificamente al «Programma di  Garanzia  di  occupabilita'
dei lavoratori (GOL)» e all'intervento «Sistema duale» e  nell'ambito
dei programmi nazionali a valere sulla programmazione  2021-2027  del
Fondo sociale europeo  plus.  Per  gli  standard  di  servizio  e  di
remunerazione relativi alla misura del servizio civile universale, si
rinvia alle disposizioni vigenti ai  sensi  e  per  gli  effetti  del
decreto legislativo n. 40 del 2017. Per il trattamento dei dati e  le
misure di garanzia e tutela degli interessati, anche con riguardo  ai
trattamenti automatizzati effettuati a fini di  profilazione  e  alla
necessita'  di  verifiche  periodiche  sulla  qualita'  dei  dati   e
l'intervento    umano    nel    processo     decisionale     relativo
all'individuazione dei percorsi di politica  attiva  del  lavoro,  si
rinvia  alle  previsioni  di  cui  alla  deliberazione  n.   11   del
commissario straordinario di ANPAL del 7 novembre 2022 e all'allegato
tecnico  n.  4  del  decreto  attuativo  dell'art.  5,  comma  3  del
decreto-legge n. 48 del 2023. 
  5. Le attivita' di  apprendimento  svolte  ai  sensi  del  presente
decreto devono essere  finalizzate  al  conseguimento  di  competenze
riferite agli standard professionali e di qualificazione  definiti  e
aggiornati annualmente nell'ambito del Repertorio  nazionale  di  cui
all'art.  8  del  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13  e
prevedere,  in  esito  al  percorso,  il  rilascio  almeno   di   una
attestazione  di  trasparenza  dei  risultati  di  apprendimento,  in
conformita' con le disposizioni del decreto  legislativo  16  gennaio
2013, n. 13, e del decreto interministeriale del 5 gennaio  2021.  Le
attestazioni di cui al primo periodo sono rese  in  formato  digitale
aperto,  sottoscritte  con  firma  digitale  e  conservate  in   modo
permanente con modalita' digitale presso le  amministrazioni  che  le
hanno prodotte, in conformita' del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82.  Se  la  formazione  e'  finanziata  da  un  fondo  paritetico
interprofessionale  le  attestazioni  possono  essere  prodotte   dal
soggetto erogatore della formazione. 
  6. Tutti i soggetti di cui al comma  2,  abilitati  ad  accedere  e
operare nell'ambito del SIISL, mettono a disposizione, immediatamente
e comunque non oltre dieci giorni dalla  data  dalla  quale  ne  sono
venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema  informativo,  le
informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui
all'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. L'INPS, per  il  tramite
del SIISL, mette a disposizione l'informazione sui  provvedimenti  di
sospensione,  revoca  o  decadenza  dal  beneficio.   Nei   casi   di
dichiarazioni  mendaci  e  di   conseguente   accertato   illegittimo
godimento del beneficio, tutti i soggetti  preposti  ai  controlli  e
alle verifiche trasmettono  all'autorita'  giudiziaria,  entro  dieci
giorni dall'accertamento, la documentazione  completa  relativa  alla
verifica.