Art. 8 Monitoraggio e valutazione della misura 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' titolare e responsabile del monitoraggio e della valutazione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi del SFL e predispone, annualmente, un rapporto sulla sua attuazione, che comprende indicatori di risultato e di impatto della misura, da pubblicare sul proprio sito istituzionale, avvalendosi del supporto tecnico di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.a., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali finalita', i dati sono trattati in modo da non rendere identificabili, neanche in maniera indiretta, gli interessati. 2. Per le finalita' di cui al presente articolo, il SIU acquisisce dal SIISL, nel rispetto dell'art. 9 del presente decreto nonche' delle previsioni di cui al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici, i dati e le informazioni relative alla sottoscrizione dei patti di attivazione digitale, dei patti di servizio personalizzato nonche' alle attivita' di formazione e attivazione lavorativa avviate e concluse da parte dei beneficiari del SFL. 3. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticita' nell'attuazione del SFL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto dell'Anpal Servizi S.p.a., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.