Art. 8 
 
               Monitoraggio e valutazione della misura 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' titolare  e
responsabile del monitoraggio e della valutazione e del coordinamento
dell'attuazione dei livelli essenziali e degli  standard  minimi  dei
servizi del SFL e predispone,  annualmente,  un  rapporto  sulla  sua
attuazione, che comprende indicatori di risultato e di impatto  della
misura, da pubblicare sul proprio sito istituzionale, avvalendosi del
supporto tecnico di  INPS,  di  ANPAL  e  di  Anpal  Servizi  S.p.a.,
nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il  Fondo
Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027, nei limiti delle
risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Per
tali  finalita',  i  dati  sono  trattati  in  modo  da  non  rendere
identificabili, neanche in maniera indiretta, gli interessati. 
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo, il SIU  acquisisce
dal SIISL, nel rispetto dell'art.  9  del  presente  decreto  nonche'
delle previsioni di cui al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del
decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici, i  dati
e  le  informazioni  relative  alla  sottoscrizione  dei   patti   di
attivazione digitale, dei patti di  servizio  personalizzato  nonche'
alle attivita' di  formazione  e  attivazione  lavorativa  avviate  e
concluse da parte dei beneficiari del SFL. 
  3. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi  dei  dati  di
avanzamento, criticita' nell'attuazione del  SFL,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che  presentano
particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa  con  le
medesime  e  con  il  supporto  dell'Anpal  Servizi  S.p.a.,   attiva
specifici  interventi  di  tutoraggio,  fermi   restando   i   poteri
sostitutivi previsti dalla normativa vigente.