Art. 10
Trasmissione dei dati tra i Centri di riferimento regionali
e delle province autonome
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 3, ciascun
Centro di riferimento regionale e delle province autonome fornisce ai
Centri di riferimento delle regioni e province autonome di
assistenza, anche su richiesta degli stessi, le informazioni
concernenti le prestazioni sanitarie di cui all'art. 7, relative alle
persone residenti nella propria regione o provincia autonoma.
2. Le informazioni di cui al comma 1 vengono trasmesse con
modalita' tecniche che assicurano adeguati livelli di sicurezza, in
coerenza con quanto previsto dal disciplinare tecnico di cui all'art.
6.