Art. 11
Diffusione delle informazioni
1. Il Ministero della salute, in qualita' di titolare del
trattamento dei dati contenuti nel Registro nazionale tumori, per le
finalita' di cui all'art. 3, puo' diffondere, anche mediante
pubblicazione, dati soltanto in forma aggregata ovvero secondo
modalita' che non rendano identificabili gli interessati neppure
tramite dati identificativi indiretti.