Art. 11 
 
                    Diffusione delle informazioni 
 
  1.  Il  Ministero  della  salute,  in  qualita'  di  titolare   del
trattamento dei dati contenuti nel Registro nazionale tumori, per  le
finalita'  di  cui  all'art.  3,  puo'  diffondere,  anche   mediante
pubblicazione,  dati  soltanto  in  forma  aggregata  ovvero  secondo
modalita' che non  rendano  identificabili  gli  interessati  neppure
tramite dati identificativi indiretti.