Art. 12
Misure di sicurezza
1. Il Ministero della salute, in qualita' di titolare del
trattamento dei dati contenuti nel Registro nazionale tumori, adotta
le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio, individuate nel disciplinare tecnico
di cui all'art. 6.
2. La sicurezza dei dati trattati dal Registro nazionale tumori
deve essere garantita per tutte le attivita' di trattamento dei dati,
mediante l'adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i
medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalita' della raccolta.