Art. 14
Violazione dei dati
1. Il Ministero della salute e' tenuto a comunicare al Garante per
la protezione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo, tutte
le violazioni dei dati contenuti nel Registro che presentino un
rischio per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.