Art. 3
Finalita' specifiche del trattamento di dati
1. La realizzazione del Registro nazionale tumori ha come scopo la
produzione di informazioni, omogenee e standardizzate, in ordine
all'incidenza, alla sopravvivenza e alla prevalenza dei tumori per
sede, sesso, eta', nonche' ad ogni altra variabile di interesse per:
a) monitorare e valutare i dati relativi all'accesso, alla
qualita' delle attivita' diagnostiche e terapeutiche e agli esiti
delle prestazioni dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura nonche'
i dati relativi alla qualita' dell'assistenza e della riabilitazione
psico-fisica e sociale e alla sopravvivenza dei pazienti, per le
finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e l) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;
b) identificare e monitorare i gruppi ad alto rischio, per le
finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), f) e m) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;
c) svolgere ricerca scientifica medica, biomedica ed
epidemiologica e in particolare svolgere studi epidemiologici sui
fattori di rischio di tumori e sugli esiti, per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a) e m) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;
d) adeguare la programmazione degli interventi volti a migliorare
lo stato sanitario della popolazione e dell'ambiente di lavoro,
nonche' la pianificazione sanitaria, per le finalita' di cui all'art.
1, comma 2, lettere a), f) e l) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;
e) semplificare le procedure di scambio dati, facilitare la
trasmissione degli stessi e loro tutela, ai sensi dell'art. 1, comma
2, lettera k) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
marzo 2017.
2. Il Ministero della salute, anche in collaborazione con
universita', enti e istituti di ricerca e societa' scientifiche,
nonche' con ricercatori che operano nell'ambito di universita', enti
ed istituti di ricerca e societa' scientifiche, puo' utilizzare i
dati contenuti nei registri per svolgere studi in campo medico,
biomedico ed epidemiologico, previa adozione di idonee misure di
pseudonimizzazione e svolgimento e pubblicazione della valutazione di
impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE)
2016/679, secondo quanto previsto dall'art. 110 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nel rispetto delle regole
deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica, di cui all'allegato A.4 del medesimo decreto legislativo
n. 196 del 2003.