Art. 5 
 
         Titolare del trattamento dei dati e accesso ai dati 
 
  1.  Titolare  del  trattamento  dei  dati  contenuti  nel  Registro
nazionale tumori e' il Ministero della salute. 
  2. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 3 le unita'
organizzative, specificamente individuate, della  Direzione  generale
competente in materia di  prevenzione  sanitaria  e  della  Direzione
generale   competente   in   materia   di   sistema   informativo   e
statistico-sanitario del Ministero della  salute,  nel  rispetto  dei
principi  di  responsabilizzazione  e  minimizzazione  del  dato,  in
ragione delle finalita' di volta in volta specificamente  perseguite,
hanno accesso ai dati personali degli assistiti presenti nel Registro
nazionale tumori, secondo  le  modalita'  definite  nel  disciplinare
tecnico di cui all'art. 6.  Gli  incaricati  del  trattamento  devono
sottostare  alle  regole  del  segreto  professionale  stabilite  dal
titolare del trattamento dei dati. 
  3. I soggetti di cui al comma 2 trattano i  dati  personali  che  i
Centri di riferimento regionali e delle province autonome trasmettono
al Ministero della salute utilizzando tecniche di  pseudonimizzazione
del codice dell'assistito con le modalita' riportate nel disciplinare
tecnico di cui  all'art.  6,  che  non  consentono  l'identificazione
diretta dell'interessato. I dati  personali  sono  archiviati  previa
separazione dei dati anagrafici da quelli  relativi  alla  salute.  I
dati relativi alla salute sono trattati con  tecniche  crittografiche
in modo da renderli temporaneamente inintelligibili anche  a  chi  e'
autorizzato ad accedervi. 
  4. I Centri di riferimento regionali  e  delle  province  autonome,
nonche' le unita' organizzative delle  regioni  e  province  autonome
competenti,   come   individuati   da   provvedimenti   regionali   e
provinciali, hanno accesso ai dati, in forma aggregata,  relativi  ai
residenti nella propria regione o provincia autonoma e  ai  residenti
nelle  altre  regioni  e  province  autonome  raccolti  nel  Registro
nazionale, a fini comparativi, per le finalita' di cui all'art. 3 del
presente decreto.