Art. 5
Titolare del trattamento dei dati e accesso ai dati
1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro
nazionale tumori e' il Ministero della salute.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 3 le unita'
organizzative, specificamente individuate, della Direzione generale
competente in materia di prevenzione sanitaria e della Direzione
generale competente in materia di sistema informativo e
statistico-sanitario del Ministero della salute, nel rispetto dei
principi di responsabilizzazione e minimizzazione del dato, in
ragione delle finalita' di volta in volta specificamente perseguite,
hanno accesso ai dati personali degli assistiti presenti nel Registro
nazionale tumori, secondo le modalita' definite nel disciplinare
tecnico di cui all'art. 6. Gli incaricati del trattamento devono
sottostare alle regole del segreto professionale stabilite dal
titolare del trattamento dei dati.
3. I soggetti di cui al comma 2 trattano i dati personali che i
Centri di riferimento regionali e delle province autonome trasmettono
al Ministero della salute utilizzando tecniche di pseudonimizzazione
del codice dell'assistito con le modalita' riportate nel disciplinare
tecnico di cui all'art. 6, che non consentono l'identificazione
diretta dell'interessato. I dati personali sono archiviati previa
separazione dei dati anagrafici da quelli relativi alla salute. I
dati relativi alla salute sono trattati con tecniche crittografiche
in modo da renderli temporaneamente inintelligibili anche a chi e'
autorizzato ad accedervi.
4. I Centri di riferimento regionali e delle province autonome,
nonche' le unita' organizzative delle regioni e province autonome
competenti, come individuati da provvedimenti regionali e
provinciali, hanno accesso ai dati, in forma aggregata, relativi ai
residenti nella propria regione o provincia autonoma e ai residenti
nelle altre regioni e province autonome raccolti nel Registro
nazionale, a fini comparativi, per le finalita' di cui all'art. 3 del
presente decreto.