Art. 9
Alimentazione del Registro nazionale tumori
1. A decorrere dal termine per l'istituzione dei registri
regionali, stabilito dall'art. 4, il Registro nazionale tumori e'
alimentato, con invio massivo dei dati di cui all'art. 7 e con
cadenza annuale, dai Centri di riferimento regionali e delle province
autonome, con i dati dei registri regionali relativi alla popolazione
residente, attraverso un sistema di codifica che non consente
l'identificazione diretta degli interessati.
2. I Centri di riferimento regionali e delle province autonome
trasmettono i dati nel rispetto delle modalita' tecniche specificate
dal disciplinare tecnico di cui all'art. 6.