Art. 10
Procedura di revisione delle zone soggette a restrizione
1. Ove necessario definire o revisionare le zone soggette a
restrizione di cui al regolamento (UE) n. 2023/594, il Ministero
della salute, sentito il GOE, comunica alla Commissione europea la
proposta contenente l'individuazione delle zone di restrizione,
informandone le regioni coinvolte e il Commissario straordinario alla
PSA. Per l'elaborazione della proposta devono essere considerate le
caratteristiche orografiche del territorio (presenza di aree
urbanizzate, fiumi, autostrade, etc..), i risultati della
sorveglianza passiva condotta nella zona adiacente la sede della
positivita' e la distanza dagli altri casi piu' prossimi considerato
quanto riportato nel Manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di
suini selvatici.