Art. 10 
 
      Procedura di revisione delle zone soggette a restrizione 
 
  1. Ove  necessario  definire  o  revisionare  le  zone  soggette  a
restrizione di cui al regolamento  (UE)  n.  2023/594,  il  Ministero
della salute, sentito il GOE, comunica alla  Commissione  europea  la
proposta  contenente  l'individuazione  delle  zone  di  restrizione,
informandone le regioni coinvolte e il Commissario straordinario alla
PSA. Per l'elaborazione della proposta devono essere  considerate  le
caratteristiche  orografiche  del  territorio   (presenza   di   aree
urbanizzate,   fiumi,   autostrade,   etc..),   i   risultati   della
sorveglianza passiva condotta nella  zona  adiacente  la  sede  della
positivita' e la distanza dagli altri casi piu' prossimi  considerato
quanto riportato nel Manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di
suini selvatici.