Art. 11
Flussi informativi
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite delle ACL, provvedono alla verifica tempestiva della
registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe e
alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei
rispettivi applicativi del portale Vetinfo (BDN, Sinvsa, Sanan e
Siman), al fine di consentire il costante monitoraggio
dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell'attuazione
delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la
zona infetta e nel restante territorio nazionale.
2. Nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizioni parte II
e parte III, le ACL identificano come sospetta la carcassa di suino
selvatico e di suino domestico solo in caso di anomalo aumento della
mortalita' o lesioni, nonche' di sintomi riferibili alla PSA,
provvedendo alla registrazione dei relativi dati nei sistemi
informativi Sinvsa e Siman.
3. In caso di positivita' ai test biomolecolari riscontrata sui
campioni prelevati dalle carcasse di cui al comma 2 presso i
laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per
territorio, le ACL procedono direttamente alla conferma di caso o
focolaio secondario di PSA.
4. Fuori dalla zona infetta e dalla zona soggetta a restrizioni
parte II e parte III, le ACL identificano come sospetta, e la
registrano immediatamente come tale in Siman e Sinvsa, solo la
carcassa di suino selvatico o domestico che presenti sintomi o
lesioni riferibili a PSA. I campioni prelevati in queste circostanze
devono essere prontamente inviati al Cerep senza aspettare l'esito
dei test dell'IZS competente per territorio. In caso di positivita',
ACL procede direttamente alla conferma di caso o di focolaio primario
di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili alla PSA,
il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema
Sinvsa, utilizzando il motivo di campionamento riferito alla
sorveglianza passiva, e i campioni sono processati esclusivamente
dagli IZS competenti per territorio. In caso di positivita', i
campioni devono essere inviati al Cerep per la conferma. In tal caso,
in attesa della conferma del Cerep, la positivita' viene comunicata
ACL ai fini dell'inserimento immediato del sospetto in Siman e
l'esito diagnostico finale viene registrato in Sinvsa.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui
territori ricadono nelle zone di cui agli articoli 3 e 4, inseriscono
i dati sull'attivita' di ricerca attiva delle carcasse di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), punto ii e art. 4, comma 1, lettera
a), punto ii, alimentando il sistema reso disponibile su Sinvsa. Le
informazioni e i dati relativi alle trappole installate, agli animali
catturati, al posizionamento delle recinzioni e alle strutture
designate alla raccolta dei suini selvatici e tutte le altre
attivita' relative all'attuazione del Piano nazionale di sorveglianza
ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023
sono trasmesse con relazioni trimestrali dalle regioni e dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano al Commissario straordinario
alla PSA e al Ministero della salute.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui
territori ricadono nelle zone di restrizione di cui all'Allegato I
del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594, al fine di consentire
ai reparti territoriali del Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza, a campione, prevista
dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, comunicano agli stessi
reparti territoriali del CUFAA, secondo modalita' da definirsi, i
seguenti dati:
a) programmazione settimanale di ogni attivita' venatoria e di
controllo faunistico sui suini selvatici, ove autorizzata,
comprendente le modalita' operative e il personale coinvolto;
b) rendicontazione settimanale delle attivita' di cui al punto
a), con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il
controllo.
7. Nelle zone di cui al comma 6 del presente articolo, sara' cura
dei reparti territoriali del CUFAA vigilare sulla corretta
apposizione della specifica segnaletica di avviso di accesso alle
zone infette, sul rafforzamento delle barriere fisiche autostradali,
provvedere alla verifica dell'integrita' di quelle poste intorno alla
zona di circolazione virale e del rispetto del divieto di
foraggiamento dei suini selvatici, nonche' degli altri divieti
previsti dalla presente ordinanza. Periodicamente e, comunque, a
cadenza almeno mensile, i suddetti reparti territoriali del CUFAA
relazionano al Commissario straordinario alla PSA sugli esiti
dell'attivita' di vigilanza effettuata ai sensi della presente
ordinanza. Il Commissario straordinario, previ accordi protocollari,
potra' richiedere la disponibilita' del personale afferente al CUFAA
e alle altre Forze armate iscritto nell'elenco dei bioregolatori per
i piani di eradicazione della specie cinghiale.
8. In aggiunta alle informazioni di cui ai commi precedenti le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 febbraio 2023, forniscono al Commissario, a cadenza
bimestrale, i dati riguardanti: le attivita' venatorie sulla specie
cinghiale; le attivita' di selezione e di controllo sulla specie
cinghiale nelle aree non soggette a restrizione; gli abbattimenti
nelle aree di restrizione; le catture nelle aree di restrizione,
secondo lo schema di cui all'Allegato 6 alla presente ordinanza.
Inoltre, dovranno essere trasmessi al Commissario, con la stessa
cadenza, la documentazione sulla regolarita' delle procedure di
abbattimento, di distruzione degli animali infetti e di smaltimento
delle carcasse di suini, nonche' le procedure di disinfezione svolte
sotto il controllo delle ASL di competenza.