Art. 12
Provvedimenti regionali
1. Fermi restando gli obiettivi e le finalita' della presente
ordinanza e nel rispetto della normativa europea e nazionale di
riferimento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
i cui territori rientrano nelle zone istituite ai sensi degli
articoli 3, 4, e 5 e/o i cui territori non sono interessati dalla
malattia in accordo con l'art. 7 della presente ordinanza, possono
emanare provvedimenti regionali per individuare modalita' e procedure
per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza, in
funzione della specifica natura dei territori coinvolti e della
propria organizzazione amministrativa ed individuare i soggetti
attuatori delle stesse.
2. Al fine di assicurare omogeneita' nella gestione della malattia
e pari livelli di tutela della sanita' animale, i provvedimenti di
cui al comma 1 possono essere emanati esclusivamente previa
acquisizione del parere positivo del Commissario straordinario alla
PSA e informata l'Unita' centrale di crisi.