Art. 13
Consegna delle opere
1. Le regioni e le province autonome interessate, entro trenta
giorni dalla comunicazione dell'avvenuto collaudo da parte della
societa' di committenza, prendono definitivamente in consegna, in
relazione alla propria competenza territoriale, le opere realizzate
dal Commissario straordinario alla peste suina africana ai sensi
dell'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
2. Ogni onere connesso alla gestione e alla manutenzione delle
opere di cui al comma 1, resta a carico della regione o della
provincia autonoma interessata a far data dalla consegna; rimane in
facolta' delle regioni l'eventuale ulteriore trasferimento delle
opere alle province e ai comuni, per i tratti di rispettiva
competenza.