Art. 16
Elenco nazionale dei Bioregolatori
1. I soggetti abilitati, ai sensi della legge n. 157 del 1992, al
prelievo venatorio con specifica formazione in materia di
biosicurezza e le figure autorizzate ai sensi del punto 2.5
dell'Allegato I al decreto interministeriale del 13 giugno 2023, per
il periodo di applicazione dei piani di eradicazione della peste
suina africana e del Piano straordinario delle catture a livello
nazionale e regionale, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del
decreto-legge n. 9 del 2022, assumono la funzione di bioregolatori e
possono iscriversi nell'apposito Elenco nazionale dei Bioregolatori
attivato nel portale dei Sistemi informativi veterinari - Vetinfo
all'indirizzo
https://www.vetinfo.it/p_servizi_csn/#/public/inserisci_bioregolatori
/intro dal quale potranno attingere le Autorita' competenti locali
(ACL) per attivita' di contenimento della specie cinghiale
sull'intero territorio nazionale.
2. Per l'attuazione dei piani di eradicazione regionali, dei PRIU e
del piano straordinario delle catture, abbattimento, smaltimento, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano creano le
strutture per lo stoccaggio e la raccolta, per un massimo di sessanta
giorni, degli esemplari di Sus scrofa selvatico provenienti dalle
operazioni di cattura, in vista dell'abbattimento/macellazione.