Art. 17
Sanzioni
1. Fatta salva la applicazione delle sanzioni penali previste dagli
articoli 340 - interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessita' - e 500 - diffusione di una malattia
delle piante e degli animali - del codice penale, chiunque compie
atti di danneggiamento, manomissione o intralcio delle operazioni,
compiuti durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei
cinghiali in aree di restrizione individuate ai fini
dell'eradicazione della peste suina africana, risponde dei danni
cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto-legge, 17 febbraio 2022, n. 9 per la violazione
degli obblighi di segnalazione.