Art. 18
Interdizione temporanea di aree soggette
ad operazioni di cattura
1. Nei centri abitati ove vengono temporaneamente impiantate
strutture di cattura, l'autorita' competente locale, d'intesa con i
sindaci, puo' interdire l'area alla frequentazione abituale al fine
di impedire ulteriori ritardi nelle operazioni di cattura e di
prevenire la propagazione del virus.