Art. 19
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare
nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza
pubblica.
2. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono attuati
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, nonche' con le eventuali risorse aggiuntive che
saranno messe a disposizione dal legislatore.