Art. 2
Obblighi di segnalazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, chiunque rinvenga esemplari di
suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle
autorita' competenti locali (ACL) e deve astenersi dal toccare,
manipolare o spostare l'animale, salvo diversa indicazione
dell'autorita' competente stessa.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
individuano modalita' semplificate per facilitare l'adempimento
dell'obbligo di segnalazione di cui al comma 1.
3. Ai fini del rispetto delle azioni di cui al comma 1, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, sul proprio
territorio, una corretta azione di sensibilizzazione della
popolazione al fine di ridurre il rischio di diffusione della
malattia attraverso il fattore umano.