Art. 3
Misure di controllo nella zona infetta, nelle zone
soggette a restrizione parte II e parte III
1. Nelle zone infette istituite in conformita' all'art. 3 del
regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e nelle zone di
restrizione parte II e parte III di cui all'Allegato I al medesimo
regolamento, le autorita' competenti delle regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano e le ACL, in maniera coordinata, attuano
quanto segue:
a) suini selvatici:
i. affissione di apposita segnaletica di avviso di accesso
nelle zone di cui al comma 1. I segnali forniti dalla regione, anche
tramite le ACL, devono essere posti dai comuni interessati su ogni
strada di ingresso alle zone di cui al comma 1 e all'ingresso dei
centri abitati, paesi e citta'. I segnali devono essere di dimensioni
e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle
intemperie e devono riportare almeno le informazioni principali sulla
malattia, i divieti e i comportamenti corretti da adottare;
ii. ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici, dando
priorita' alle aree piu' perimetrali delle zone di cui al presente
comma e, in particolare, dove non sono ancora state riscontrate
carcasse positive, applicando lo schema operativo di cui al Piano
nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana
in Italia per il 2023, nonche' alle relative linee guida. Considerata
l'orografia di alcuni territori, la ricerca puo' essere svolta in
modo mirato, prediligendo le aree ad alta densita' di suini
selvatici, i corsi d'acqua e i fondo-valle, avvalendosi di personale
appositamente dedicato e coinvolgendo il piu' possibile associazioni
venatorie e di volontariato attive sul territorio previa adeguata
formazione. L'attivita' deve essere programmata e coordinata dalle
ACL con il supporto dell'autorita' competente regionale nell'ambito
delle misure di eradicazione adottate dalle regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano e deve essere rendicontata con le
modalita' indicate nell'art. 11, comma 5, della presente ordinanza.
Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
direttamente o per il tramite delle ACL, assicurano la disponibilita'
delle risorse necessarie all'implementazione dell'attivita';
iii. tutti i suini selvatici rinvenuti morti o moribondi,
catturati e abbattuti devono essere testati per PSA e le carcasse
degli animali devono essere smaltite secondo il regolamento (CE) n.
2009/1069, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza;
iv. adozione da parte delle regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano di una procedura di gestione, campionamento e
smaltimento di tutte le carcasse di suini selvatici rinvenuti morti
di cui al punto precedente nel rispetto delle misure di biosicurezza,
in conformita' a quanto previsto nel Manuale delle emergenze da peste
suina africana nelle popolazioni di suini selvatici e nelle linee
guida al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste
suina africana in Italia per il 2023. Le carcasse devono essere
rimosse e convogliate in un punto di raccolta adeguato nel quale
vengono campionate dall'ACL territorialmente competente o da
personale appositamente formato e incaricato dalla stessa Autorita'
e, se necessario, successivamente stoccate in container refrigerati o
altro luogo idoneo, in attesa di essere smaltite in impianti
preposti. Qualora le carcasse si trovino in luoghi difficilmente
accessibili, si procede al prelievo direttamente sul campo, adottando
le idonee misure di pulizia e disinfezione dell'area, ivi inclusi la
messa in sicurezza della carcassa per limitare il rischio di
diffusione della malattia e l'interramento nel rispetto dell'art. 19,
comma 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2009/1069.
L'individuazione dei punti di raccolta e stoccaggio e degli impianti
di smaltimento sono demandati alle regioni e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano;
v. allestimento di dispositivi di cattura secondo quanto
previsto dal piano di cui all'art. 29 del decreto-legge 22 giugno
2023, n. 75, elaborato per i territori interessati dall'infezione. Le
procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere
documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti;
vi. costruzione di barriere fisiche o di qualsiasi altra
struttura o rafforzamento di barriere fisiche o gestione dei punti di
passaggio naturali o artificiali eventualmente gia' presenti, al fine
di limitare gli spostamenti di suini selvatici, creando delle aree di
dimensioni tali da garantire la possibilita' di applicare le misure
di eradicazione, incluse quelle di depopolamento dei suini selvatici.
Tali zone sono definite anche tenendo conto dell'orografia del
territorio, delle dinamiche di diffusione della malattia nel
selvatico e del rischio di coinvolgimento del settore domestico. I
tracciati individuati devono essere preventivamente valutati dal
Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita' centrale di
crisi e il Gruppo operativo degli esperti (GOE);
vii. e' vietata l'attivita' venatoria collettiva (caccia
collettiva effettuata con piu' di tre operatori) di qualsiasi
tipologia e specie e l'attivita' venatoria nei confronti della specie
cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia, nonche'
l'utilizzo di cani da caccia nelle attivita' di addestramento
venatorie, purche' nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui
all'Allegato n. 4 alla presente ordinanza. L'attivita' venatoria puo'
essere svolta con non piu' di tre cani contemporaneamente per
cacciatore o gruppo di cacciatori. L'attivita' di controllo
faunistico effettuata, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/92,
sulla specie cinghiale, deve essere svolta nel rispetto di specifiche
misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza
e delle linee guida operative di cui all'Allegato 3. Tenendo conto
della diffusione spaziale della malattia, le modalita' di controllo
faunistico, indicate nell'Allegato 3, sono modulate al fine di
prevenire la diffusione della PSA nelle aree prossime al confine
esterno della zona di restrizione II. La differenza tra metodi di
intervento e' da ricondurre solo alla classificazione in zona di
restrizione, indipendentemente dalla classificazione faunistica del
territorio interessato. Le misure previste per i piani di
depopolamento del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad
ogni livello;
viii. divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta
di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro
prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta;
ix. le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
possono, su richiesta, autorizzare, in deroga al punto viii, la
movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti in attivita' di
controllo faunistico e destinati alla commercializzazione per il
consumo umano verso uno stabilimento di trasformazione, per essere
sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui
all'Allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a seguito
di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della
PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle
specifiche previste dal regolamento (UE) n. 2023/594. Laddove non sia
possibile l'invio presso uno stabilimento di trasformazione, le
carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione parte II sono
destinate alla distruzione. Qualora le condizioni geologiche lo
consentano, previa autorizzazione dell'ACL, e' consentito
l'interramento;
x. le attivita' all'aperto svolte nelle aree agricole e
naturali, le attivita' umane, ludico-ricreative e sportive nelle zone
di restrizione individuate nell'Allegato 2 alla presente ordinanza,
devono essere preventivamente autorizzate dalle autorita' comunali
che richiedono in prima istanza, il parere della ACL; acquisito tale
parere, le autorita' comunali inviano la comunicazione corredata dal
citato parere al Commissario straordinario alla PSA che ne verifica
la conformita' rispetto alle norme di biosicurezza di cui agli
allegati nn. 2 e 5 alla presente ordinanza;
xi. il GOT verifica il rispetto del divieto di foraggiamento
dei suini selvatici con il supporto della polizia provinciale e/o di
altre forze dell'ordine competenti in materia, ad eccezione dei casi
in cui e' previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attivita'
di depopolamento, incluso il foraggiamento attrattivo, nonche' nel
rispetto delle condizioni per la concessione delle attivita' in
deroga previste al punto precedente. Le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano relazionano mensilmente al
Commissario straordinario alla PSA e al Ministero della salute
sull'effettuazione delle suddette verifiche;
xii. l'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta e'
consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilita' degli
stessi, al fine di escludere qualsiasi contatto con suini. Tali
materiali potranno essere destinati, mediante inoltro con procedura
canalizzata su autorizzazione del GOT, all'utilizzo in aziende che
allevano animali diversi da suini e cinghiali e nelle quali non siano
presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole puo'
essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta
giorni per il fieno e di novanta giorni per la paglia in siti dove
sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di
altro trattamento equivalente;
xiii. in caso di segnalazione di suini selvatici in difficolta'
da parte dei centri di recupero animali selvatici (CRAS), obbligo di
contattare immediatamente il GOT ai fini dell'abbattimento,
dell'esecuzione dei test diagnostici e dello smaltimento delle
carcasse, come materiale di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE)
n. 2009/1069;
xiv. divieto di movimentazione, se non finalizzata
all'abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree
protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli
animali destinati all'abbattimento non possono uscire dalla zona di
restrizione;
b) suini detenuti (inclusi i cinghiali):
i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini,
inclusi i cinghiali, e immediato aggiornamento della BDN sulla base
delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la
geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi
presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di
ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche
temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini, anche se
non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attivita'
provvedono le ACL, con l'eventuale supporto delle forze dell'ordine;
ii. l'ACL programma la macellazione immediata dei suini
detenuti all'interno di allevamenti familiari, di allevamenti
commerciali della tipologia semibradi e di allevamenti misti che
detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione
di alimenti, e dispone il divieto di ripopolamento;
iii. l'ACL programma la macellazione tempestiva dei suini
presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale, dispone e
verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento;
iv. le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
prima di consentire il proseguimento o la ripresa dell'attivita'
degli allevamenti di cui ai punti ii e iii, previa verifica della
sussistenza di macelli designati verso cui movimentare i capi
detenuti in allevamenti, informano il Ministero della salute e il
Commissario straordinario alla PSA. La prosecuzione ovvero la ripresa
dell'attivita' di allevamento sono subordinate alla verifica
dell'adozione delle misure di biosicurezza rafforzate di cui
all'Allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e dei
livelli di biosicurezza di cui al decreto ministeriale 28 giugno
2022, attraverso la compilazione delle apposite check list nel
sistema Classyfarm.it. Quest'ultimo adempimento e' previsto solo per
gli allevamenti commerciali;
v. qualora non sia possibile attuare le misure di cui ai
precedenti punti ii e iii, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano possono attuare quanto previsto dagli articoli 61
e 70 del regolamento (UE) n. 2016/429;
vi. per l'applicazione di quanto previsto ai punti ii, iii e v,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono
assicurare l'effettuazione di una valutazione preventiva della
possibilita' e della capacita' di abbattimento e di macellazione, ivi
compresa la disponibilita' di stabilimenti designati, definendo
adeguate procedure operative;
vii. le ACL, in presenza di suini detenuti per finalita'
diverse dalla produzione di alimenti, verificano il rispetto di
quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del
18 maggio 2022;
viii. l'ACL esegue il controllo virologico di tutti i suini
morti e dei casi sospetti, come definiti dall'art. 9, paragrafo 1,
del regolamento delegato (UE) n. 2020/689;
ix. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui
suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovra'
darne comunicazione al veterinario libero professionista, che
valutera' con l'ACL la necessita' di effettuare, prima del
trattamento, il prelievo di sangue per escludere la presenza del
virus PSA;
x. divieto di movimentazione di suini detenuti, di carni
fresche e di prodotti, sottoprodotti e materiale germinale come
definito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594; I movimenti
di partite di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina
all'interno e al di fuori dei territori di cui al presente articolo
sono consentiti in deroga ai sensi di quanto previsto dal successivo
art. 6;
xi. il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita'
centrale di crisi, puo' individuare, sulla base della valutazione
della situazione epidemiologica, condizioni ulteriori per la
concessione delle deroghe di cui all'art. 6 della presente ordinanza
o valutare la necessita' di non concedere le deroghe per un
determinato periodo di tempo.