Art. 4
Misure di controllo nei comuni della zona confinante con la zona
infetta o nella zona soggetta a restrizione Parte I.
1. Nella zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta
a restrizione Parte I di cui all'Allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2023/594, in conformita' alle disposizioni
previste per detta zona dal medesimo regolamento, le autorita'
competenti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e
le Autorita' competenti locali in maniera coordinata, attuano quanto
segue:
a) suini selvatici:
i. rafforzamento della sorveglianza passiva, ivi inclusa la
ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici programmata e
coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base degli
ultimi ritrovamenti delle carcasse positive e rendicontata con le
modalita' indicate nell'art. 10, comma 5 della presente ordinanza e
attraverso attivita' di sensibilizzazione volta ad incentivare ed
incrementare le segnalazioni di ritrovamento carcasse o animali
moribondi o coinvolti in incidenti stradali;
ii. regolamentazione in base alla situazione epidemiologica
dell'attivita' venatoria e di controllo verso i suini selvatici
finalizzata all'eliminazione del maggior numero di capi possibile,
che puo' essere svolta nel rispetto di specifiche misure di
biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza. I capi
abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente
all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati
negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA, previo
parere del Commissario straordinario alla PSA che all'occorrenza puo'
richiedere parere del GOE e sulla base dell'andamento dei risultati
della sorveglianza passiva, le regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano possono derogare alla necessita' di testare tutti i capi
abbattuti. Sono consentite le altre forme di caccia, nonche'
l'utilizzo di cani da caccia in attivita' di addestramento ed in
attivita' venatoria. Le misure previste per i piani di depopolamento
del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello
e, in deroga all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nelle
zone boscate e di pascoli i cui soprasuoli siano stati percorsi dal
fuoco, ai fini della eradicazione della peste suina africana fino
alla completa e definitiva eliminazione della malattia sono
consentite le catture, la selezione ed il controllo e tramite i
bioregolatori la tecnica della girata come previsto dall'art. 3 punto
vii. della presente ordinanza;
iii. utilizzo di trappole quale mezzo di riduzione della
popolazione di suini selvatici. Le procedure per la cattura e
l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate
nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse degli
animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere destinate
all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di
restrizione e solo se risultate negative ai test di laboratorio per
ricerca del virus PSA, previo parere del Commissario straordinario
alla PSA che all'occorrenza puo' richiedere il parere del GOE e sulla
base dell'andamento dei risultati della sorveglianza passiva, le
regioni e province autonome possono derogare alla necessita' di
testare tutti i capi cacciati;
iv. le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su
richiesta, possono autorizzare, la movimentazione di carni di suini
selvatici abbattuti e destinati alla commercializzazione per il
consumo umano, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione,
all'interno della zona di restrizione parte I o fuori di questa, per
essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di
cui all'Allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a
seguito di esito negativo al test di laboratorio e comunque nel
rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del
regolamento (UE) n. 2023/594 e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi incluse le fattispecie previste dall'art. 49;
v. il GOT con il supporto della polizia provinciale o di altre
forze dell'Ordine, verificano il rispetto del divieto di
foraggiamento di suini selvatici ad eccezione dei casi in cui e'
previsto l'utilizzo delle esche ai fini di depopolamento;
vi. divieto di movimentazione se non finalizzata alla
macellazione e abbattimento immediato di suini selvatici catturati in
aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli
animali non possono uscire dalla zona di restrizione;
b) suini detenuti (inclusi i cinghiali):
i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini,
inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base
delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la
geolocalizzazione, l'orientamento produttivo ed il numero di capi
presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di
ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche
temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se
non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attivita'
provvede l'ACL e le forze dell'ordine territorialmente competenti;
ii. esecuzione puntuale del controllo virologico dei casi
sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato
(UE) n. 2020/689, di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e delle
altre categorie di suini con un peso maggiore di 20 kg morti il
sabato e la domenica;
iii. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui
suini non gia' precedentemente pianificati, l'operatore dovra' darne
comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con
l'ACL la necessita' di effettuare prima del trattamento il prelievo
di sangue per escludere la presenza del virus PSA;
iv. macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari
destinati alla produzione di alimenti e divieto di ripopolamento;
v. previa valutazione della situazione epidemiologica e
verifica dei requisiti di biosicurezza di cui al decreto ministeriale
28 giungo 2022 le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
possono consentire il proseguimento dell'attivita' di allevamento
familiare;
vi. l'ACL provvede alla verifica delle misure di biosicurezza
rafforzate negli allevamenti commerciali cosi' come previsto
dall'Allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e
successive modificazioni ed integrazioni e dei livelli di
biosicurezza, dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado»,
attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema
Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformita' l'ACL, fatta
salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono
modalita' e tempi per la risoluzione delle non conformita'. Se
l'operatore non adempie alle prescrizioni, si provvede alla
macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a
risoluzione delle stesse;
vii. rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei
suini e inserimento dell'obbligo di validazione del Modello 4 da
parte dell'ACL.
viii. i movimenti di partite di suini, carni fresche e prodotti
a base di carne suina all'interno e al di fuori dei territori di cui
al presente articolo sono consentiti ai sensi di quanto previsto dal
successivo art. 6;
ix. l'ACL, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse
dalla produzione di alimenti verifica il rispetto di quanto previsto
dal dispositivo direttoriale n. 12438 del 18 maggio 2022.
2. Fatte salve le misure di cui all'art. 7 della presente
ordinanza, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in
cui insistono le zone di cui agli articoli 3 e 4, possono individuare
nei territori di propria competenza non interessati dalla malattia,
ulteriori zone a rischio nelle quali disporre almeno le misure di cui
al precedente comma 1, lettera b) punti ii, iv, vi. Ulteriori
eventuali misure possono essere adottate previo coordinamento
nell'ambito dell'Unita' centrale di crisi, al fine di garantirne
un'uniforme e immediata adozione.