Art. 5
Misure di controllo in caso di malattia in suini detenuti
1. L'ACL adotta e attua immediatamente e senza indugio le misure
previste dal regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e dal decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 136 in caso di sospetto e conferma
della presenza della malattia all'interno di uno stabilimento, ivi
compresa l'istituzione di zone soggette a restrizione (zona di
protezione e zona di sorveglianza), e vigila sul rispetto degli
obblighi previsti da parte degli operatori.
2. A seguito di conferma della malattia all'interno di uno
stabilimento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 22, comma 2
del regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e dal decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 136, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dell'Unita' di crisi, al fine di prevenire la
diffusione della malattia, in base alle informazioni epidemiologiche
o ad altri dati a disposizione, possono valutare l'abbattimento
preventivo e la macellazione dei suini detenuti negli stabilimenti
situati nelle zone soggette a restrizione istituite ai sensi del
comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente
articolo, in caso di istituzione di una zona soggetta a restrizione
Parte III di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n.
2023/594 ed in conformita' alle disposizioni ed ai divieti previsti
per detta zona dal medesimo regolamento, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta, possono autorizzare le
movimentazioni di suini, prodotti a base di carne, sottoprodotti di
origine animale e materiale germinale, secondo le condizioni generali
e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594.