Art. 6
Deroghe
1. Tenuto conto dei divieti alla movimentazione di suini, carni
fresche e prodotti a base di carne suina dentro e fuori le zone di
restrizione istituite per PSA di cui al regolamento (UE) n. 2023/594,
le ACL procedono, nel piu' breve tempo possibile, al rilascio delle
relative deroghe, ivi compresa la designazione degli stabilimenti
previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni
previste dalla normativa citata. Con successiva circolare
ministeriale sono fornite indicazioni operative in merito alle
condizioni ed alle modalita' per il rilascio, da parte dell'Autorita'
competente locale, delle suddette deroghe, nonche' informazioni
riguardanti le relative certificazioni sanitarie in accordo con
quanto previsto dallo stesso regolamento.
2. Il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita' centrale
di crisi, sulla base della valutazione della situazione
epidemiologica, puo' individuare condizioni ulteriori per la
concessione delle deroghe di cui al comma 1 o valutare la necessita'
di non concederle per un determinato periodo di tempo.