Art. 7
Misure di controllo sul territorio nazionale
non interessato dalla malattia
1. Sul territorio nazionale non ricadente nelle zone di cui agli
articoli 3 e 4 le autorita' competenti regionali, le Province
autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, in
maniera coordinata, applicano le seguenti misure:
a) applicazione de Piani regionali di interventi urgenti per la
gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie
cinghiale di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9;
b) completamento del censimento di tutti gli stabilimenti che
detengono suini e immediato aggiornamento della BDN sulla base delle
informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione,
l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta
attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni
stabilimento non registrato in BDN che detenga, anche temporaneamente
e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini, anche se non destinati
alla produzione di alimenti;
c) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti di cui
al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, dando priorita'
a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle
apposite check list e la loro registrazione nel sistema Classyfarm.it
In caso di non conformita' si applicano, salvo che il fatto
costituisca reato, le sanzioni di cui all'art. 23, comma 3 del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136;
d) l'ACL, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse
dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto
dal dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022;
e) la movimentazione di suini selvatici catturati deve essere
finalizzata alla macellazione o all'abbattimento degli stessi
animali, limitata esclusivamente all'ambito territoriale e
autorizzata dall'ACL secondo procedure stabilite dalle regioni e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
garantiscono il controllo virologico di tutte le carcasse di suini
selvatici ritrovati sul proprio territorio, fatti salvi gli obiettivi
minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza ed
eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, il
controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9,
paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2020/689 e di tutti i
suini morti negli allevamenti familiari e, per gli allevamenti
semibradi, dei suini aventi un peso maggiore di 20 kg o appartenenti
a categorie individuate sulla base di una valutazione del rischio.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in
collaborazione con le Associazioni di categoria, effettuano
un'attivita' di formazione e informazione anche ai fini della
ricognizione sulla disponibilita' di stabilimenti da designare ai
sensi del regolamento di esecuzione n. 2023/594.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
aggiornano i piani di emergenza regionali, con particolare
riferimento alle procedure di abbattimento e smaltimento dei capi
negli eventuali focolai domestici.