Art. 9
Attuazione e verifica delle misure e possibilita' di delega
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite delle ACL assicurano l'attuazione e la verifica delle misure
di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente ordinanza.
2. Il Commissario straordinario riunisce e coordina le Unita' di
crisi regionali delle regioni interessate dalla malattia per
garantire la necessaria integrazione e sinergia delle misure previste
dalla presente ordinanza, sentita l'Unita' centrale di crisi (UCC).
3. Ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo gia'
individuate all'interno delle unita' di crisi centrale e delle unita'
di crisi regionali e locali, il Prefetto puo' istituire una cabina di
regia per l'attuazione, in maniera coordinata da parte delle diverse
istituzioni territoriali, delle procedure di abbattimento dei suini
selvatici, e la successiva verifica del rispetto delle misure
previste dalla presente ordinanza.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, le
Autorita' competenti locali (ACL), sentite le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano di appartenenza, possono delegare
espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali
(veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver verificato
di non poter sopperire alle ulteriori esigenze emergenziali con
strumenti ordinari di ricostituzione delle piante organiche o
mediante il reperimento delle necessarie risorse umane con
l'attribuzione di incarichi a tempo determinato a dirigenti
veterinari.
5. Per l'attuazione delle misure di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a), punti ii e v ed art. 4, comma 1, lettera a), punti i e
iii, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di
appartenenza, possono avvalersi, previo accordi con i Ministeri di
appartenenza, di personale delle Forze dell'ordine, degli agenti
della vigilanza regionale e provinciale delle associazioni venatorie
e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente
incaricate.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
direttamente o per il tramite delle ACL, nei casi di cui ai commi 4 e
5, verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche
delegate posseggono le competenze, gli strumenti e le infrastrutture
necessarie ad eseguire i compiti loro assegnati e, nel caso,
provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili.
7. Per l'abbattimento dei suini selvatici coinvolti in incidenti
stradali, o comunque rinvenuti feriti o con alterazione del normale
comportamento di cui all'art. 1, punto 6 del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9, le ACL, sentite le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano di appartenenza, possono richiedere
il supporto del personale delle Forze dell'ordine.
8. Per le attivita' di depopolamento e di controllo faunistico
previste all'art. 3, comma 1, lettera a) rispettivamente punti vi e
vii, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con
proprio provvedimento possono avvalersi previo accordi tra i
Ministeri di appartenenza di personale delle Forze armate e dalle
Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e
provinciale, ai sensi della legge n. 157 del 1992, al prelievo
venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza e le
figure autorizzate ai sensi del punto 2.5 dell'Allegato I del decreto
interministeriale del 13 giugno 2023 come previsto dall'art. 16 della
presente ordinanza.