Art. 10 Verifica intermedia e verifica finale 1. Il soggetto gestore, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifica viene effettuata a meta' del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c), ed e' indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati dal soggetto gestore, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita' previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo, il soggetto gestore propone al Ministero la revoca delle agevolazioni. 2. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia di cui al comma 1, con un adeguato supporto da parte del soggetto beneficiario ed in termini coerenti con la predetta disposizione, il soggetto beneficiario stesso trasmette, anche prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto, secondo quanto specificato nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 1. 3. Il soggetto gestore, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruita' dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto gestore trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato. 4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di cui al comma 3, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale (libro unico del lavoro, buste paga, registri - timesheet, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), nonche' le evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il soggetto beneficiario e' tenuto comunque a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l'effettiva realizzazione delle attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. 5. Il Ministero, ai fini dell'adozione del decreto di concessione definitivo delle agevolazioni e dell'erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212.