Art. 10 
 
                Verifica intermedia e verifica finale 
 
  1. Il soggetto gestore, indipendentemente  dalla  presentazione  di
stati di avanzamento lavori, effettua una verifica intermedia in loco
di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e
sviluppo. Tale verifica viene  effettuata  a  meta'  del  periodo  di
realizzazione previsto, calcolato  a  partire  dalla  data  di  avvio
comunicata  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2,  lettera  c),  ed  e'
indirizzata  a  valutare,  rispetto   agli   obiettivi   realizzativi
individuati nel piano di sviluppo e approvati dal  soggetto  gestore,
lo  stato  di  svolgimento  del  progetto,  le  eventuali  criticita'
tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita'
previste, o che  sarebbe  utile  apportare  ai  fini  della  positiva
conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con
esito negativo, il soggetto gestore propone al  Ministero  la  revoca
delle agevolazioni. 
  2. Al fine di consentire lo svolgimento della  verifica  intermedia
di cui al comma 1, con un adeguato supporto  da  parte  del  soggetto
beneficiario ed in termini coerenti con la predetta disposizione,  il
soggetto  beneficiario  stesso  trasmette,  anche  prima  della  data
prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato  di
attuazione del progetto, secondo quanto specificato nel provvedimento
di cui all'art. 7, comma 1. 
  3.  Il  soggetto  gestore,  entro  trenta  giorni  dalla  data   di
trasmissione  dell'ultimo  stato  di  avanzamento  lavori   e   prima
dell'erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad
accertare l'effettiva realizzazione del progetto,  il  raggiungimento
degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruita' dei
relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto  gestore
trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude  con  un
giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato. 
  4. Al fine di consentire lo svolgimento della  verifica  finale  di
cui al comma 3, il soggetto beneficiario  deve  mantenere  presso  la
propria sede, in originale, la  documentazione  giustificativa  delle
spese rendicontate. In particolare,  il  soggetto  beneficiario  deve
rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale
(libro  unico  del  lavoro,   buste   paga,   registri -   timesheet,
documentazione  attestante  il  pagamento   di   ritenute   e   oneri
fiscali/previdenziali),    alle    attrezzature    (registro     beni
ammortizzabili o, in  alternativa,  libro  degli  inventari  o  libro
giornale riportanti le opportune annotazioni),  nonche'  le  evidenze
contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il
soggetto  beneficiario  e'  tenuto  comunque  a  rendere  disponibile
ulteriore  documentazione,  se  necessaria  ad  effettuare  opportuni
approfondimenti. Il  soggetto  beneficiario  deve,  inoltre,  rendere
disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a  dimostrare
l'effettiva realizzazione delle attivita' di ricerca industriale e di
sviluppo sperimentale. 
  5. Il Ministero, ai fini dell'adozione del decreto  di  concessione
definitivo delle  agevolazioni  e  dell'erogazione  del  saldo  delle
agevolazioni   spettanti,    dispone    accertamenti    sull'avvenuta
realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad  applicarsi
le disposizioni di cui alla direttiva  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212.