Art. 10
Verifica intermedia e verifica finale
1. Il soggetto gestore, indipendentemente dalla presentazione di
stati di avanzamento lavori, effettua una verifica intermedia in loco
di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e
sviluppo. Tale verifica viene effettuata a meta' del periodo di
realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio
comunicata ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c), ed e'
indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi
individuati nel piano di sviluppo e approvati dal soggetto gestore,
lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticita'
tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita'
previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva
conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con
esito negativo, il soggetto gestore propone al Ministero la revoca
delle agevolazioni.
2. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia
di cui al comma 1, con un adeguato supporto da parte del soggetto
beneficiario ed in termini coerenti con la predetta disposizione, il
soggetto beneficiario stesso trasmette, anche prima della data
prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di
attuazione del progetto, secondo quanto specificato nel provvedimento
di cui all'art. 7, comma 1.
3. Il soggetto gestore, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima
dell'erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad
accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento
degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruita' dei
relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto gestore
trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un
giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.
4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di
cui al comma 3, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la
propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle
spese rendicontate. In particolare, il soggetto beneficiario deve
rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale
(libro unico del lavoro, buste paga, registri - timesheet,
documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri
fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni
ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro
giornale riportanti le opportune annotazioni), nonche' le evidenze
contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il
soggetto beneficiario e' tenuto comunque a rendere disponibile
ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni
approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere
disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare
l'effettiva realizzazione delle attivita' di ricerca industriale e di
sviluppo sperimentale.
5. Il Ministero, ai fini dell'adozione del decreto di concessione
definitivo delle agevolazioni e dell'erogazione del saldo delle
agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull'avvenuta
realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo
economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212.