Art. 11
Variazioni
1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere
tempestivamente comunicate al soggetto gestore con una argomentata
relazione corredata di idonea documentazione.
2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie
dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione,
conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione
dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione del
progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia
di uno o piu' dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il
soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti
congiunti) deve darne tempestiva comunicazione, con una argomentata
relazione corredata di idonea documentazione, al soggetto gestore che
procede, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione stessa, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo
le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del
direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero,
nonche' alle conseguenti proposte al Ministero al fine
dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso alla
prosecuzione dell'iter agevolativo, ovvero alla decadenza della
domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle
agevolazioni concesse.
3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2,
nonche' le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del
progetto, non siano state assentite dal Ministero, il soggetto
gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.
4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3,
compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono
valutate dal soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione
il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare
prosecuzione dell'iter agevolativo.