Art. 11 Variazioni 1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione. 2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o piu' dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione, al soggetto gestore che procede, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, nonche' alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso alla prosecuzione dell'iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse. 3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2, nonche' le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del progetto, non siano state assentite dal Ministero, il soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni. 4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo.