Art. 12
Controlli e ispezioni
1. In ogni fase del procedimento, il Ministero puo' effettuare,
anche per il tramite del soggetto gestore, controlli e ispezioni
sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per
la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' lo stato
di attuazione degli interventi finanziati.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le
attivita' di controllo da parte del Ministero e a mettere a
disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti
giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle
agevolazioni. La documentazione amministrativa e contabile relativa
alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di
quanto previsto dalle norme vigenti in materia, per almeno dieci anni
dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di garantire il
rispetto di quanto previsto dall'art. 82 del regolamento (UE)
2021/1060, il Ministero puo' stabilire un termine maggiore per la
conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al
soggetto beneficiario.