Art. 12 
 
                        Controlli e ispezioni 
 
  1. In ogni fase del procedimento,  il  Ministero  puo'  effettuare,
anche per il tramite del  soggetto  gestore,  controlli  e  ispezioni
sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le  condizioni  per
la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche'  lo  stato
di attuazione degli interventi finanziati. 
  2. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e  agevolare  le
attivita'  di  controllo  da  parte  del  Ministero  e  a  mettere  a
disposizione tutte le necessarie informazioni  e  tutti  i  documenti
giustificativi  relativi  alle  spese  e  ai   costi   ammessi   alle
agevolazioni. La documentazione amministrativa e  contabile  relativa
alle spese e ai costi ammessi deve essere  conservata,  ai  sensi  di
quanto previsto dalle norme vigenti in materia, per almeno dieci anni
dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di  garantire  il
rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  82  del  regolamento  (UE)
2021/1060, il Ministero puo' stabilire un  termine  maggiore  per  la
conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al
soggetto beneficiario.