Art. 13 
 
                               Revoche 
 
  1. Le  agevolazioni  sono  revocate,  in  tutto  o  in  parte,  con
provvedimento del Ministero, in caso di: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare  per
fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; 
    b) apertura  nei  confronti  del  soggetto  beneficiario  di  una
procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 6; 
    c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo; 
    d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti  dal  progetto
di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi  di  forza  maggiore,  caso
fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; 
    e) mancato avvio del progetto nei termini  indicati  all'art.  4,
comma 2, lettera c); 
    f) mancata presentazione del primo stato  di  avanzamento  lavori
entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione; 
    g) mancato rispetto dei termini  massimi  previsti  dall'art.  4,
comma 2, lettera d), per la realizzazione del progetto; 
    h) mancata trasmissione  della  documentazione  finale  di  spesa
entro tre mesi dalla conclusione del progetto; 
    i)  mancata  restituzione  protratta  per  oltre  un  anno  degli
interessi di  preammortamento  ovvero  delle  rate  di  finanziamento
concesso; 
    l) cessazione dell'attivita' economica dell'impresa  beneficiaria
nelle unita' produttive interessate dalla realizzazione del  progetto
ovvero rilocalizzazione di tale attivita' al di fuori del  territorio
di competenza del presente intervento agevolativo,  nei  cinque  anni
successivi alla data di conclusione del progetto agevolato ovvero tre
anni per le PMI; 
    m) mancato  rispetto  delle  disposizioni  inerenti  all'utilizzo
delle  risorse  del  Programma  nazionale  ricerca,   innovazione   e
competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027, secondo
quanto specificato dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1; 
    n) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione. 
  2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f) e l), la revoca delle agevolazioni e'  totale;  in
tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote  residue
ancora da erogare  e  deve  restituire  il  beneficio  gia'  erogato,
maggiorato  degli  interessi  di  legge  e,  ove   ne   ricorrano   i
presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere  g)
e h), la revoca delle agevolazioni  e'  parziale;  in  tali  casi  e'
riconosciuta esclusivamente la quota parte di  agevolazioni  relativa
alle attivita' effettivamente realizzate,  qualora  si  configuri  il
raggiungimento di obiettivi parziali significativi. 
  4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i),
la revoca e' commisurata alla quota di  finanziamento  agevolato  non
restituita. 
  5. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere  m)
e n), la revoca delle agevolazioni puo' essere parziale o  totale,  a
seconda della natura della fattispecie riscontrata. 
  6. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario  di
una procedura  concorsuale  non  avente  finalita'  liquidatorie,  il
Ministero valuta la compatibilita' della procedura  medesima  con  la
prosecuzione del progetto di ricerca  e  sviluppo  interessato  dalle
agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva  del
termine di realizzazione del progetto non superiore a due anni. A tal
fine l'istanza,  corredata  di  argomentata  relazione  e  di  idonea
documentazione, e' presentata al Ministero e comunicata  al  soggetto
gestore, che  verifica  la  documentazione  prodotta  e  sospende  le
erogazioni fino alla determinazione  del  Ministero  in  ordine  alla
revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione  del  progetto  di
ricerca e sviluppo. 
  7. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle
agevolazioni nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di
conclusione del  progetto  agevolato  nel  caso  di  grandi  imprese,
ovvero tre anni per le  imprese  di  PMI,  il  soggetto  beneficiario
riduca i livelli occupazionali e/o la capacita' produttiva, in misura
tale da incidere negativamente  sul  raggiungimento  degli  obiettivi
connessi  alle  ricadute  economiche  e  industriali   dei   progetti
agevolati