Art. 13
Revoche
1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con
provvedimento del Ministero, in caso di:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per
fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una
procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto
di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso
fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 4,
comma 2, lettera c);
f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori
entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione;
g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 4,
comma 2, lettera d), per la realizzazione del progetto;
h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa
entro tre mesi dalla conclusione del progetto;
i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli
interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento
concesso;
l) cessazione dell'attivita' economica dell'impresa beneficiaria
nelle unita' produttive interessate dalla realizzazione del progetto
ovvero rilocalizzazione di tale attivita' al di fuori del territorio
di competenza del presente intervento agevolativo, nei cinque anni
successivi alla data di conclusione del progetto agevolato ovvero tre
anni per le PMI;
m) mancato rispetto delle disposizioni inerenti all'utilizzo
delle risorse del Programma nazionale ricerca, innovazione e
competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027, secondo
quanto specificato dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1;
n) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.
2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f) e l), la revoca delle agevolazioni e' totale; in
tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue
ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato,
maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i
presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g)
e h), la revoca delle agevolazioni e' parziale; in tali casi e'
riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa
alle attivita' effettivamente realizzate, qualora si configuri il
raggiungimento di obiettivi parziali significativi.
4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i),
la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato non
restituita.
5. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere m)
e n), la revoca delle agevolazioni puo' essere parziale o totale, a
seconda della natura della fattispecie riscontrata.
6. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di
una procedura concorsuale non avente finalita' liquidatorie, il
Ministero valuta la compatibilita' della procedura medesima con la
prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle
agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del
termine di realizzazione del progetto non superiore a due anni. A tal
fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea
documentazione, e' presentata al Ministero e comunicata al soggetto
gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le
erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla
revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di
ricerca e sviluppo.
7. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle
agevolazioni nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di
conclusione del progetto agevolato nel caso di grandi imprese,
ovvero tre anni per le imprese di PMI, il soggetto beneficiario
riduca i livelli occupazionali e/o la capacita' produttiva, in misura
tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi
connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti
agevolati