Art. 14 
 
               Monitoraggio, valutazione e pubblicita' 
 
  1.  Il  Ministero  attua  il  monitoraggio  e  la  valutazione  dei
risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e  dell'efficacia  degli
interventi di cui al presente decreto, anche in termini  di  ricaduta
economica, finanziaria e occupazionale, sulla base dei criteri di cui
all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  2. Ai sensi dell'art. 25, comma  5,  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134 e dell'art. 15, comma 7, del decreto del Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle  agevolazioni  sono
tenuti  a  trasmettere  al  Ministero  la  documentazione  utile   al
monitoraggio delle iniziative. Con i provvedimenti di cui all'art. 7,
comma  1,  sono  individuate  le  ulteriori   disposizioni   per   il
monitoraggio dei progetti agevolati, i contenuti, le  modalita'  e  i
termini di trasmissione delle relative informazioni, tenuto conto dei
vincoli  stabiliti  per  l'utilizzo  delle  fonti  di   finanziamento
impiegate. 
  3. Gli impatti attesi dell'intervento agevolativo, di cui  all'art.
3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013,  sono  determinati
tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati  con
il provvedimento di cui all'art. 7, comma  1.  Tali  indicatori  e  i
relativi valori obiettivo possono essere rideterminati in funzione di
cambiamenti della situazione di contesto, o a  seguito  di  modifiche
procedurali che  incidano  sulla  tempistica  e  sulle  modalita'  di
realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati. 
  4. I soggetti beneficiari sono tenuti a: 
    a) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti   tecnici   periodici   disposte   dal   Ministero,    anche
successivamente alla conclusione dei programmi agevolati; 
    b) acconsentire e favorire lo svolgimento di  tutti  i  controlli
disposti dal Ministero, nonche' da  competenti  organismi  statali  o
comunitari  competenti  in  materia,  anche  mediante   ispezioni   e
sopralluoghi, al fine di verificare lo  stato  di  avanzamento  delle
iniziative e le condizioni per il  mantenimento  delle  agevolazioni,
mettendo a disposizione tutte le necessarie informazioni  e  tutti  i
documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi  alle
agevolazioni.