Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti: a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale; c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) i centri di ricerca; e) le imprese agricole che esercitano le attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a); f) gli organismi di ricerca, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a). 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i soggetti di cui al comma 1 devono realizzare i progetti di ricerca e sviluppo in forma collaborativa. A tal fine, i progetti sono ammissibili secondo, in alternativa, una delle seguenti modalita': a) progetto realizzato congiuntamente da piu' proponenti, che preveda: i. un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l'impresa capofila; ii. almeno una PMI tra i soggetti proponenti; iii. che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili; iv. il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: 1) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; 2) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo; 3) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, dell'impresa capofila, che agisce in veste di mandataria dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; b) progetto realizzato da una PMI ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione quale singola proponente, che preveda la partecipazione di uno o piu' soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attivita' del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto. 3. Le imprese, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, comma 4, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni la disponibilita' di almeno sede secondaria nei territori di competenza dell'intervento agevolativo ed il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali; c) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER; d) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le societa' di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate. Qualora l'impresa richiedente le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, o sia controllata da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, si fa riferimento a tali bilanci ai fini della verifica della sussistenza del requisito relativo al possesso di due bilanci approvati; e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; g) presentare un'adeguata capacita' di rimborsare il finanziamento agevolato di cui all'art. 6 e, quindi, un valore dell'indicatore A.3.i dell'allegato n. 2 almeno pari a 0,8; h) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' locale interessata dalla realizzazione del progetto in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento del progetto stesso. 4. Gli organismi di ricerca, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 3, ad eccezione di cui di cui alle lettere c) e f). 5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui al comma 1: a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni; b) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a cio' ostative.