Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto i seguenti soggetti: 
    a) le imprese che esercitano le attivita' di  cui  all'art.  2195
del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese  artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
    b)  le  imprese  agro-industriali  che  svolgono  prevalentemente
attivita' industriale; 
    c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie  di  cui  al
numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore  delle  imprese
di cui alle lettere a) e b); 
    d) i centri di ricerca; 
    e) le  imprese  agricole  che  esercitano  le  attivita'  di  cui
all'art.  2135  del  codice  civile,  che   operino   come   soggetti
co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a); 
    f)  gli  organismi  di  ricerca,  che   operino   come   soggetti
co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a). 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i soggetti di cui
al comma 1 devono realizzare i progetti  di  ricerca  e  sviluppo  in
forma collaborativa. A tal fine, i progetti sono ammissibili secondo,
in alternativa, una delle seguenti modalita': 
    a) progetto realizzato congiuntamente  da  piu'  proponenti,  che
preveda: 
      i.  un  massimo  di  tre  soggetti  proponenti,  ivi   compresa
l'impresa capofila; 
      ii. almeno una PMI tra i soggetti proponenti; 
      iii. che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10
per cento dei costi ammissibili; 
      iv. il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad  altre
forme   contrattuali   di    collaborazione,    quali,    a    titolo
esemplificativo,  il  consorzio  e  l'accordo  di  partenariato.   Il
contratto di rete o le altre  forme  contrattuali  di  collaborazione
devono configurare una concreta  collaborazione  che  sia  stabile  e
coerente rispetto all'articolazione  delle  attivita',  espressamente
finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare,
il contratto deve prevedere: 
        1) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle  spese
a carico di ciascun partecipante; 
        2) la definizione degli  aspetti  relativi  alla  proprieta',
all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di  ricerca
e sviluppo; 
        3) l'individuazione, nell'ambito dei  soggetti  di  cui  alle
lettere da a) a d) del comma 1, dell'impresa capofila, che agisce  in
veste di mandataria dei partecipanti, attraverso il  conferimento  da
parte  dei  medesimi,  con  atto   pubblico   o   scrittura   privata
autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti  i
rapporti con il Ministero; 
    b) progetto realizzato da una PMI ovvero da una piccola impresa a
media capitalizzazione  quale  singola  proponente,  che  preveda  la
partecipazione  di  uno  o   piu'   soggetti   esterni   all'impresa,
indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attivita' del progetto
attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca
e sviluppo e/o ricerca contrattuale  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera c), il cui valore sia almeno pari al 10 per cento  dei  costi
complessivi ammissibili del progetto. 
  3.  Le  imprese,  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
agevolazioni di cui all'art. 7, comma 4, devono possedere i  seguenti
requisiti: 
    a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti
nel registro delle imprese; i soggetti non residenti  nel  territorio
italiano devono avere una personalita' giuridica  riconosciuta  nello
Stato  di  residenza  come  risultante  dall'omologo  registro  delle
imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla
data di presentazione della domanda di agevolazioni, degli  ulteriori
requisiti previsti dal presente  articolo,  deve  essere  dimostrata,
pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta  della  prima
erogazione  delle  agevolazioni  la  disponibilita'  di  almeno  sede
secondaria nei territori di competenza dell'intervento agevolativo ed
il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 9, terzo  comma,  primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a  procedure
concorsuali; 
    c) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta'  cosi'  come  individuata  all'art.  2,  punto  18,   del
regolamento GBER; 
    d) trovarsi in regime di contabilita'  ordinaria  e  disporre  di
almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e  le
societa' di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi
presentate.  Qualora  l'impresa  richiedente  le  agevolazioni  abbia
redatto il  bilancio  consolidato,  ai  sensi  degli  articoli  25  e
seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127  e  successive
modifiche e integrazioni, o sia controllata da un'impresa  che  abbia
redatto il bilancio consolidato, si fa riferimento a tali bilanci  ai
fini della verifica  della  sussistenza  del  requisito  relativo  al
possesso di due bilanci approvati; 
    e)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    f) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero; 
    g)   presentare   un'adeguata   capacita'   di   rimborsare    il
finanziamento agevolato di  cui  all'art.  6  e,  quindi,  un  valore
dell'indicatore A.3.i dell'allegato n. 2 almeno pari a 0,8; 
    h) non aver effettuato, nei due anni precedenti la  presentazione
della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' locale interessata
dalla realizzazione  del  progetto  in  relazione  al  quale  vengono
richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi  a
non farlo anche fino ai due  anni  successivi  al  completamento  del
progetto stesso. 
  4. Gli organismi di  ricerca,  alla  data  di  presentazione  della
domanda, devono possedere, ove  compatibili  in  ragione  della  loro
forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 3, ad eccezione di
cui di cui alle lettere c) e f). 
  5. Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto i soggetti di cui al comma 1: 
    a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di
presentazione della domanda di agevolazioni, siano stati  condannati,
con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i  reati  che
costituiscono motivo di esclusione di un  operatore  economico  dalla
partecipazione a una procedura di  appalto  o  concessione  ai  sensi
della normativa in materia di contratti pubblici relativi  a  lavori,
servizi e forniture vigente alla data di presentazione della  domanda
di agevolazioni; 
    b) nei cui confronti sia  verificata  l'esistenza  di  una  causa
ostativa  ai  sensi  della  disciplina  antimafia  di   cui   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche  e  integrazioni  o  altra
sanzione che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione; 
    d) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come
causa di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  pubbliche  o
comunque a cio' ostative.