Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
decreto i seguenti soggetti:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195
del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente
attivita' industriale;
c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al
numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese
di cui alle lettere a) e b);
d) i centri di ricerca;
e) le imprese agricole che esercitano le attivita' di cui
all'art. 2135 del codice civile, che operino come soggetti
co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a);
f) gli organismi di ricerca, che operino come soggetti
co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a).
2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i soggetti di cui
al comma 1 devono realizzare i progetti di ricerca e sviluppo in
forma collaborativa. A tal fine, i progetti sono ammissibili secondo,
in alternativa, una delle seguenti modalita':
a) progetto realizzato congiuntamente da piu' proponenti, che
preveda:
i. un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa
l'impresa capofila;
ii. almeno una PMI tra i soggetti proponenti;
iii. che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10
per cento dei costi ammissibili;
iv. il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre
forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo
esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il
contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione
devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e
coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente
finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare,
il contratto deve prevedere:
1) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese
a carico di ciascun partecipante;
2) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta',
all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca
e sviluppo;
3) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui alle
lettere da a) a d) del comma 1, dell'impresa capofila, che agisce in
veste di mandataria dei partecipanti, attraverso il conferimento da
parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata
autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i
rapporti con il Ministero;
b) progetto realizzato da una PMI ovvero da una piccola impresa a
media capitalizzazione quale singola proponente, che preveda la
partecipazione di uno o piu' soggetti esterni all'impresa,
indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attivita' del progetto
attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca
e sviluppo e/o ricerca contrattuale di cui all'art. 5, comma 1,
lettera c), il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi
complessivi ammissibili del progetto.
3. Le imprese, alla data di presentazione della domanda di
agevolazioni di cui all'art. 7, comma 4, devono possedere i seguenti
requisiti:
a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti
nel registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio
italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello
Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle
imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla
data di presentazione della domanda di agevolazioni, degli ulteriori
requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata,
pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima
erogazione delle agevolazioni la disponibilita' di almeno sede
secondaria nei territori di competenza dell'intervento agevolativo ed
il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 9, terzo comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure
concorsuali;
c) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta' cosi' come individuata all'art. 2, punto 18, del
regolamento GBER;
d) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di
almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le
societa' di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi
presentate. Qualora l'impresa richiedente le agevolazioni abbia
redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 25 e
seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive
modifiche e integrazioni, o sia controllata da un'impresa che abbia
redatto il bilancio consolidato, si fa riferimento a tali bilanci ai
fini della verifica della sussistenza del requisito relativo al
possesso di due bilanci approvati;
e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in
relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal
Ministero;
g) presentare un'adeguata capacita' di rimborsare il
finanziamento agevolato di cui all'art. 6 e, quindi, un valore
dell'indicatore A.3.i dell'allegato n. 2 almeno pari a 0,8;
h) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione
della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' locale interessata
dalla realizzazione del progetto in relazione al quale vengono
richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a
non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento del
progetto stesso.
4. Gli organismi di ricerca, alla data di presentazione della
domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro
forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 3, ad eccezione di
cui di cui alle lettere c) e f).
5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al
presente decreto i soggetti di cui al comma 1:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di
presentazione della domanda di agevolazioni, siano stati condannati,
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che
costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi
della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda
di agevolazioni;
b) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa
ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come
causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o
comunque a cio' ostative.