Art. 4 Progetti ammissibili 1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate in allegato n. 1, nell'ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell'ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa. I progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attivita' strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti devono: a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate; b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e, comunque, per le imprese, non superiori al 60 (sessanta) percento della media del fatturato relativo agli ultimi due esercizi contabili del singolo soggetto proponente; c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, comma 4 e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data di emanazione del decreto di concessione di cui all'art. 8. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a trasmettere al soggetto gestore, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi; e) rispettare il principio DNSH, sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l'applicazione del predetto principio contenuti nel Rapporto ambientale relativo al Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027 e sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale e europea; f) non ricadere negli ambiti di esclusione previsti dall'art. 7 del regolamento (UE) 1058/2021; g) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all'art. 8.