Art. 4 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di attivita'  di  ricerca  industriale  e  di  sviluppo
sperimentale,  finalizzate  alla  realizzazione  di  nuovi  prodotti,
processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti,  processi
o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie  abilitanti
fondamentali, riportate in allegato  n.  1,  nell'ambito  delle  aree
tematiche e delle traiettorie di sviluppo  definite  dalla  Strategia
nazionale di  specializzazione  intelligente  ovvero  nell'ambito  di
altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non  rientranti  nella
predetta strategia, al fine di contribuire ad alimentare il  processo
di scoperta imprenditoriale e il  conseguente  adattamento  evolutivo
della  stessa.  I  progetti  devono  essere  diretti  ad   introdurre
significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase
di ricerca, e prevedere attivita' strettamente connesse tra  di  loro
in relazione all'obiettivo previsto dal progetto. 
  2.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni,  i  progetti
devono: 
    a) essere realizzati dai soggetti di cui  all'art.  3,  comma  1,
nell'ambito di una o piu' delle proprie  unita'  locali  ubicate  nei
territori delle regioni meno sviluppate; 
    b) prevedere spese e  costi  ammissibili  non  inferiori  a  euro
1.000.000,00 (unmilione/00)  e  non  superiori  a  euro  5.000.000,00
(cinquemilioni/00) e, comunque, per le imprese, non superiori  al  60
(sessanta) percento della media del fatturato  relativo  agli  ultimi
due esercizi contabili del singolo soggetto proponente; 
    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, comma 4 e, comunque,  pena
la revoca, non oltre tre mesi dalla data di emanazione del decreto di
concessione di cui all'art. 8. Per data  di  avvio  del  progetto  di
ricerca  e  sviluppo  si  intende   la   data   del   primo   impegno
giuridicamente vincolante a  ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure  la  data
di inizio dell'attivita' del personale interno, a  seconda  di  quale
condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve  essere
espressamente indicata dal soggetto beneficiario,  che  e'  tenuto  a
trasmettere al soggetto gestore,  entro trenta  giorni  dalla  stessa
data di avvio, una  specifica  dichiarazione,  resa  ai  sensi  degli
articoli 47 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; 
    d) avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore
a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il
Ministero puo' concedere una proroga del termine di  ultimazione  del
progetto non superiore a dodici mesi; 
    e) rispettare il principio DNSH, sulla base degli orientamenti  e
delle istruzioni per l'applicazione del predetto principio  contenuti
nel Rapporto ambientale  relativo  al  Programma  nazionale  ricerca,
innovazione e competitivita' per  la  transizione  verde  e  digitale
2021-2027 e sulla base degli ulteriori indirizzi emanati  in  materia
in sede nazionale e europea; 
    f) non ricadere negli ambiti di esclusione previsti  dall'art.  7
del regolamento (UE) 1058/2021; 
    g)  rispettare  tutte  le  ulteriori  condizioni   previste   dai
provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal  Ministero  e  dal
decreto di concessione di cui all'art. 8.