Art. 4
Progetti ammissibili
1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la
realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti,
processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi
o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti
fondamentali, riportate in allegato n. 1, nell'ambito delle aree
tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia
nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell'ambito di
altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella
predetta strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo
di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo
della stessa. I progetti devono essere diretti ad introdurre
significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase
di ricerca, e prevedere attivita' strettamente connesse tra di loro
in relazione all'obiettivo previsto dal progetto.
2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti
devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nei
territori delle regioni meno sviluppate;
b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro
1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiori a euro 5.000.000,00
(cinquemilioni/00) e, comunque, per le imprese, non superiori al 60
(sessanta) percento della media del fatturato relativo agli ultimi
due esercizi contabili del singolo soggetto proponente;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della
domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, comma 4 e, comunque, pena
la revoca, non oltre tre mesi dalla data di emanazione del decreto di
concessione di cui all'art. 8. Per data di avvio del progetto di
ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno
giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data
di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale
condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere
espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a
trasmettere al soggetto gestore, entro trenta giorni dalla stessa
data di avvio, una specifica dichiarazione, resa ai sensi degli
articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
d) avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore
a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il
Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del
progetto non superiore a dodici mesi;
e) rispettare il principio DNSH, sulla base degli orientamenti e
delle istruzioni per l'applicazione del predetto principio contenuti
nel Rapporto ambientale relativo al Programma nazionale ricerca,
innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale
2021-2027 e sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia
in sede nazionale e europea;
f) non ricadere negli ambiti di esclusione previsti dall'art. 7
del regolamento (UE) 1058/2021;
g) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai
provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal
decreto di concessione di cui all'art. 8.