Art. 5
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
spese e i costi relativi a:
a) il personale del soggetto proponente impegnato nel progetto,
limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario,
nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca e di
sviluppo oggetto dell'iniziativa. Sono esclusi i costi del personale
con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di
ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il
progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore
all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di
ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del
progetto di ricerca e sviluppo;
c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri
servizi utilizzati per l'attivita' del progetto di ricerca e
sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei
risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una
transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali relative al progetto;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
2. Ai sensi dell'art. 74, paragrafo 1, lettera a), punto i), del
regolamento (UE) 2021/1060, il soggetto beneficiario deve dotarsi di
un sistema di contabilita' separata o di un'adeguata codificazione
contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al
progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle
attivita' di sviluppo sperimentale devono essere rilevati
separatamente da quelli sostenuti nell'ambito delle attivita' di
ricerca industriale.
3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore
a euro 500,00 (cinquecento/00), al netto di IVA.
4. Le spese rendicontate, secondo quanto specificato con i
provvedimenti di cui all'art. 7, comma 1, devono, in ogni caso,
essere conformi ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al
periodo di programmazione 2021- 2027, garantire il rispetto del
principio DNSH ed essere conformi ai criteri e alle condizioni
definite con i provvedimenti applicativi, che individuano altresi' i
criteri di dettaglio per la determinazione e rendicontazione delle
spese e dei costi.
5. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati
conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi nel
rispetto di quanto applicabile stabilito dal regolamento GBER.