Art. 5 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a: a) il personale del soggetto proponente impegnato nel progetto, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto dell'iniziativa. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo; c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; d) le spese generali relative al progetto; e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 2. Ai sensi dell'art. 74, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attivita' di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell'ambito delle attivita' di ricerca industriale. 3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00), al netto di IVA. 4. Le spese rendicontate, secondo quanto specificato con i provvedimenti di cui all'art. 7, comma 1, devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027, garantire il rispetto del principio DNSH ed essere conformi ai criteri e alle condizioni definite con i provvedimenti applicativi, che individuano altresi' i criteri di dettaglio per la determinazione e rendicontazione delle spese e dei costi. 5. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi nel rispetto di quanto applicabile stabilito dal regolamento GBER.