Art. 5 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
spese e i costi relativi a: 
    a) il personale del soggetto proponente impegnato  nel  progetto,
limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro  personale  ausiliario,
nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di  ricerca  e  di
sviluppo oggetto dell'iniziativa. Sono esclusi i costi del  personale
con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 
    b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione,  nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati  per  il  progetto  di
ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo  di  utilizzo  per  il
progetto  degli  strumenti  e  delle   attrezzature   sia   inferiore
all'intera vita utile del bene, sono ammissibili  solo  le  quote  di
ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del
progetto di ricerca e sviluppo; 
    c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e  gli  altri
servizi  utilizzati  per  l'attivita'  del  progetto  di  ricerca   e
sviluppo, inclusa  l'acquisizione  o  l'ottenimento  in  licenza  dei
risultati di ricerca,  dei  brevetti  e  del  know-how,  tramite  una
transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; 
    d) le spese generali relative al progetto; 
    e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
  2. Ai sensi dell'art. 74, paragrafo 1, lettera a),  punto  i),  del
regolamento (UE) 2021/1060, il soggetto beneficiario deve dotarsi  di
un sistema di contabilita' separata o  di  un'adeguata  codificazione
contabile atta a tenere separate tutte  le  transazioni  relative  al
progetto agevolato; inoltre,  i  costi  sostenuti  nell'ambito  delle
attivita'   di   sviluppo   sperimentale   devono   essere   rilevati
separatamente da quelli  sostenuti  nell'ambito  delle  attivita'  di
ricerca industriale. 
  3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia  inferiore
a euro 500,00 (cinquecento/00), al netto di IVA. 
  4.  Le  spese  rendicontate,  secondo  quanto  specificato  con   i
provvedimenti di cui all'art. 7,  comma  1,  devono,  in  ogni  caso,
essere conformi ai criteri  sull'ammissibilita'  delle  spese  per  i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei  applicabili  al
periodo di programmazione  2021-  2027,  garantire  il  rispetto  del
principio DNSH ed  essere  conformi  ai  criteri  e  alle  condizioni
definite con i provvedimenti applicativi, che individuano altresi'  i
criteri di dettaglio per la determinazione  e  rendicontazione  delle
spese e dei costi. 
  5. Gli importi  dei  costi  ammissibili  possono  essere  calcolati
conformemente alle opzioni  semplificate  in  materia  di  costi  nel
rispetto di quanto applicabile stabilito dal regolamento GBER.