Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concedibili, nei limiti delle intensita' massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 4 del regolamento GBER, sulla base delle percentuali indicate ai commi 2 e 3 e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. 2. Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell'art. 3 nelle seguenti forme, in concorso tra loro: a) nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili; b) nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: 1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione; 2) 30 per cento per le imprese di media dimensione; 3) 25 per cento per le imprese di grande dimensione. 3. Per gli organismi di ricerca beneficiari di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3, le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 60 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attivita' di ricerca industriale e pari al 40 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale. 4. Il finanziamento agevolato non e' assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 5. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto anni, oltre un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. E' facolta' dell'impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento avviene a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle medesime scadenze. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto beneficiario degli importi dovuti sulla contabilita' speciale n. 1726 «Interventi aree depresse». 6. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al venti per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/referen ce-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_ it 7. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo superi l'intensita' massima stabilita dall'art. 25 del regolamento GBER, l'importo del contributo diretto alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/referen ce-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_ it secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 8. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione di cui all'art. 8. 9. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che prevedono un divieto di cumulabilita' e con quelle che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013. 10. Nei casi che non ricadano nel divieto di cui al comma 9, fermi restando i limiti di intensita' applicabili, il medesimo costo progettuale non puo' in ogni caso essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.