Art. 6 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni sono concedibili, nei  limiti  delle  intensita'
massime di aiuto e delle soglie di  notifica  individuali  stabilite,
rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art.  4  del  regolamento  GBER,
sulla base delle percentuali indicate ai commi 2 e 3 e  nel  rispetto
delle disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie  di  cui
alle lettere da a) a e) del comma 1 dell'art. 3 nelle seguenti forme,
in concorso tra loro: 
    a) nella forma del finanziamento agevolato, per  una  percentuale
nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili; 
    b) nella  forma  del  contributo  diretto  alla  spesa,  per  una
percentuale nominale dei costi e delle spese  ammissibili  articolata
come segue: 
      1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione; 
      2) 30 per cento per le imprese di media dimensione; 
      3) 25 per cento per le imprese di grande dimensione. 
  3. Per gli organismi di ricerca beneficiari di cui alla lettera  f)
del comma 1 dell'art. 3, le agevolazioni sono concesse nella forma di
contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale  pari  al
60 per cento dei costi e delle spese  ammissibili  per  attivita'  di
ricerca industriale e pari al 40 per cento dei costi  e  delle  spese
ammissibili di sviluppo sperimentale. 
  4.  Il  finanziamento  agevolato  non  e'  assistito  da  forme  di
garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  5. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto
anni, oltre un periodo di preammortamento  fino  all'ultimazione  del
progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla
data del decreto di concessione. E' facolta' dell'impresa rinunciare,
in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli
interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento  avviene  a
rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno  e  il  31
dicembre di  ogni  anno.  Il  rimborso  del  finanziamento  agevolato
avviene secondo il  relativo  piano  di  ammortamento  alle  medesime
scadenze. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate
di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da  parte  del
soggetto  beneficiario  degli  importi  dovuti   sulla   contabilita'
speciale n. 1726 «Interventi aree depresse». 
  6. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al venti  per  cento
del tasso di riferimento, vigente  alla  data  di  concessione  delle
agevolazioni,  fissato  sulla  base   di   quello   stabilito   dalla
Commissione    europea    e    pubblicato    nel    sito     internet
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/referen
ce-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_
it 
  7. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in  termini  di
equivalente sovvenzione lordo,  determinata  ai  sensi  del  presente
articolo superi  l'intensita'  massima  stabilita  dall'art.  25  del
regolamento GBER, l'importo del  contributo  diretto  alla  spesa  e'
ridotto al fine di garantire il rispetto della  predetta  intensita'.
In particolare, per la quantificazione  dell'equivalente  sovvenzione
lordo del finanziamento  agevolato,  il  tasso  di  riferimento  deve
essere  definito,  a  partire  dal  tasso   base   pubblicato   dalla
Commissione         europea         nel         sito         internet
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/referen
ce-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_
it secondo quanto  previsto  dalla  comunicazione  della  Commissione
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 
  8. L'ammontare  delle  agevolazioni  e'  rideterminato  al  momento
dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto
nel decreto di concessione di cui all'art. 8. 
  9. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di  ricerca  e
sviluppo  di  cui  al  presente  decreto  non  sono  cumulabili,  con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che
prevedono un divieto di cumulabilita' e con quelle che si configurano
come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art.  108  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  o  comunicati  ai  sensi  dei
regolamenti della Commissione  che  dichiarano  alcune  categorie  di
aiuti compatibili con il mercato  interno,  incluse  quelle  concesse
sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013 (aiuti  «de  minimis»),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013. 
  10. Nei casi che non ricadano nel divieto di cui al comma 9,  fermi
restando i  limiti  di  intensita'  applicabili,  il  medesimo  costo
progettuale non puo' in ogni  caso  essere  rimborsato  due  volte  a
valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.