Art. 6
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concedibili, nei limiti delle intensita'
massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite,
rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 4 del regolamento GBER,
sulla base delle percentuali indicate ai commi 2 e 3 e nel rispetto
delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie di cui
alle lettere da a) a e) del comma 1 dell'art. 3 nelle seguenti forme,
in concorso tra loro:
a) nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale
nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili;
b) nella forma del contributo diretto alla spesa, per una
percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata
come segue:
1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;
2) 30 per cento per le imprese di media dimensione;
3) 25 per cento per le imprese di grande dimensione.
3. Per gli organismi di ricerca beneficiari di cui alla lettera f)
del comma 1 dell'art. 3, le agevolazioni sono concesse nella forma di
contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al
60 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attivita' di
ricerca industriale e pari al 40 per cento dei costi e delle spese
ammissibili di sviluppo sperimentale.
4. Il finanziamento agevolato non e' assistito da forme di
garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto
anni, oltre un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del
progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla
data del decreto di concessione. E' facolta' dell'impresa rinunciare,
in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli
interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento avviene a
rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31
dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento agevolato
avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle medesime
scadenze. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate
di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da parte del
soggetto beneficiario degli importi dovuti sulla contabilita'
speciale n. 1726 «Interventi aree depresse».
6. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al venti per cento
del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle
agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla
Commissione europea e pubblicato nel sito internet
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/referen
ce-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_
it
7. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di
equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente
articolo superi l'intensita' massima stabilita dall'art. 25 del
regolamento GBER, l'importo del contributo diretto alla spesa e'
ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'.
In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione
lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve
essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla
Commissione europea nel sito internet
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/referen
ce-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_
it secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione
relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
8. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento
dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto
nel decreto di concessione di cui all'art. 8.
9. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e
sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che
prevedono un divieto di cumulabilita' e con quelle che si configurano
come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei
regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse
sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
10. Nei casi che non ricadano nel divieto di cui al comma 9, fermi
restando i limiti di intensita' applicabili, il medesimo costo
progettuale non puo' in ogni caso essere rimborsato due volte a
valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.