Art. 7
Procedura di accesso
1. Il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle
domande di agevolazioni sono definite dal Ministero con successivi
provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese.
Con i medesimi provvedimenti sono definiti le condizioni, i punteggi
massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di
agevolazione, le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione dei
progetti, anche a riguardo dei criteri per la verifica del rispetto
del principio DNSH, gli indicatori di impatto dell'intervento e i
valori-obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, le modalita' di presentazione delle domande di
erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei
costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese,
nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta
attuazione dell'intervento agevolativo.
2. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, puo'
presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di
accesso alle agevolazioni, ad eccezione di quanto previsto al comma
3, per gli organismi di ricerca.
3. Gli organismi di ricerca possono partecipare a piu' progetti
congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre
unita' organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale,
organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta
realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti,
dipartimenti o unita' organizzative-funzionali dell'organismo di
ricerca puo' partecipare ad un solo progetto.
4. La domanda di agevolazioni deve essere corredata della
documentazione indicata nel provvedimento di cui al comma 1, tra cui,
in particolare, quella concernente:
a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto
proponente;
b) il piano di sviluppo del progetto;
c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto
congiuntamente da piu' soggetti.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per
l'intervento agevolativo. Il Ministero comunica tempestivamente, con
avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili.