Art. 7 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle
domande di agevolazioni sono definite dal  Ministero  con  successivi
provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle  imprese.
Con i medesimi provvedimenti sono definiti le condizioni, i  punteggi
massimi e le soglie  minime  per  la  valutazione  delle  domande  di
agevolazione, le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione  dei
progetti, anche a riguardo dei criteri per la verifica  del  rispetto
del principio DNSH, gli indicatori di  impatto  dell'intervento  e  i
valori-obiettivo di cui all'art. 25, comma 4,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, le modalita' di presentazione delle  domande  di
erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione  dei
costi ammissibili, gli oneri  informativi  a  carico  delle  imprese,
nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta
attuazione dell'intervento agevolativo. 
  2. Ciascun soggetto, sia  in  forma  singola  che  congiunta,  puo'
presentare nell'ambito del presente intervento una  sola  domanda  di
accesso alle agevolazioni, ad eccezione di quanto previsto  al  comma
3, per gli organismi di ricerca. 
  3. Gli organismi di ricerca possono  partecipare  a  piu'  progetti
congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre
unita'  organizzative-funzionali  dotati  di  autonomia   gestionale,
organizzativa  e  finanziaria.  Al  fine  di  garantire  la  corretta
realizzazione del progetto presentato,  ciascuno  di  tali  istituti,
dipartimenti  o  unita'  organizzative-funzionali  dell'organismo  di
ricerca puo' partecipare ad un solo progetto. 
  4.  La  domanda  di  agevolazioni  deve  essere   corredata   della
documentazione indicata nel provvedimento di cui al comma 1, tra cui,
in particolare, quella concernente: 
    a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul  soggetto
proponente; 
    b) il piano di sviluppo del progetto; 
    c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto  proposto
congiuntamente da piu' soggetti. 
  5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto  alle  agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili  per
l'intervento agevolativo. Il Ministero comunica tempestivamente,  con
avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
nel proprio  sito  internet,  l'avvenuto  esaurimento  delle  risorse
finanziarie disponibili.