Art. 7 Procedura di accesso 1. Il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dal Ministero con successivi provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con i medesimi provvedimenti sono definiti le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di agevolazione, le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione dei progetti, anche a riguardo dei criteri per la verifica del rispetto del principio DNSH, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalita' di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 2. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, puo' presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, per gli organismi di ricerca. 3. Gli organismi di ricerca possono partecipare a piu' progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unita' organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unita' organizzative-funzionali dell'organismo di ricerca puo' partecipare ad un solo progetto. 4. La domanda di agevolazioni deve essere corredata della documentazione indicata nel provvedimento di cui al comma 1, tra cui, in particolare, quella concernente: a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente; b) il piano di sviluppo del progetto; c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da piu' soggetti. 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento agevolativo. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.