Art. 8 Istruttoria delle domande di agevolazioni e concessione delle agevolazioni 1. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto previsto al comma 2. Le domande presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione. 2. Qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito. La graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun progetto in relazione alla solidita' economico-finanziaria di cui alla lettera A, numero 3, dell'allegato n. 2. In caso di parita' di punteggio tra piu' progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. A conclusione dell'attivita' istruttoria, qualora nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dal soggetto proponente, la posizione in graduatoria stessa, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attivita' istruttorie. 3. Il soggetto gestore provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata ai sensi dell'art. 7. In tale ambito, in particolare, valuta: a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilita' del soggetto proponente; b) la coerenza del progetto con le finalita' dichiarate e con quelle di cui al presente decreto; c) la conformita' del progetto alle disposizioni e agli orientamenti nazionali e europei di riferimento riguardanti principio DNSH, secondo quanto specificato nei provvedimenti del Ministero; d) la fattibilita' tecnica, la sostenibilita' economico-finanziaria, la qualita' tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' dello stesso, con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 3, 4 e 5; e) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, determinando il costo complessivo ammissibile, nonche' le agevolazioni spettanti nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6; f) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie. 4. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di cui al comma 3, la valutazione delle condizioni minime di ammissibilita' e' effettuata sulla base dei criteri riportati nell'allegato n. 2, determinando per ciascuno di tali criteri il relativo punteggio, attribuito secondo quanto previsto nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 1. In caso di progetto congiunto, i punteggi sono riferiti all'insieme dei soggetti proponenti. Per gli organismi di ricerca, in considerazione delle specificita' connesse alla loro natura giuridica, la valutazione relativa alle caratteristiche del soggetto proponente di cui alla lettera A dell'allegato n. 2, viene effettuata limitatamente alla capacita' tecnico-organizzativa di cui alla lettera A, numero 1 del medesimo allegato. 5. Qualora, a seguito delle attivita' istruttorie di cui al comma 1, non risulti rispettato il rapporto di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) ovvero il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse discendere al di sotto della soglia minima indicata alla medesima lettera b), a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese ammissibili esposte nella domanda di agevolazione, il progetto viene dichiarato non ammissibile. 6. A conclusione delle attivita' istruttorie, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto gestore invia le risultanze istruttorie al Ministero, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilita' del progetto. 7. Il Ministero, ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, in caso di esito positivo dell'attivita' istruttoria, provvede a trasmettere le risultanze istruttorie al soggetto proponente invitando lo stesso a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione di cui al comma 8, qualora non gia' prodotta in precedenza. I soggetti che hanno presentato domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni. La predetta documentazione deve pervenire al soggetto gestore e, in copia, al Ministero, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, e costituisce condizione per l'adozione del decreto di concessione di cui al comma 8. Nel caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria, il Ministero provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 8. Il Ministero, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente della documentazione di cui al comma 7, fatti salvi i termini previsti dall'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni in merito al rilascio delle informazioni antimafia, procede alla registrazione e alle verifiche dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e, ove nulla osti, adotta il decreto di concessione contenente, tra l'altro, l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, la tipologia e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, il Codice unico di progetto, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del progetto, le modalita' di restituzione del finanziamento agevolato concesso, nonche' le condizioni di revoca.