Art. 8
Istruttoria delle domande di agevolazioni
e concessione delle agevolazioni
1. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di
agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione,
fatto salvo quanto previsto al comma 2. Le domande presentate nello
stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante,
indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.
2. Qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento
integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette
domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta
nell'ambito di una specifica graduatoria di merito. La graduatoria e'
formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a
ciascun progetto in relazione alla solidita' economico-finanziaria di
cui alla lettera A, numero 3, dell'allegato n. 2. In caso di parita'
di punteggio tra piu' progetti, prevale il progetto con il minor
costo presentato. A conclusione dell'attivita' istruttoria, qualora
nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione
della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dal soggetto
proponente, la posizione in graduatoria stessa, ai fini dell'accesso
alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti
dalla predetta attivita' istruttorie.
3. Il soggetto gestore provvede all'istruttoria amministrativa,
finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata ai
sensi dell'art. 7. In tale ambito, in particolare, valuta:
a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di
ammissibilita' del soggetto proponente;
b) la coerenza del progetto con le finalita' dichiarate e con
quelle di cui al presente decreto;
c) la conformita' del progetto alle disposizioni e agli
orientamenti nazionali e europei di riferimento riguardanti principio
DNSH, secondo quanto specificato nei provvedimenti del Ministero;
d) la fattibilita' tecnica, la sostenibilita'
economico-finanziaria, la qualita' tecnica e l'impatto del progetto
di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di
ammissibilita' dello stesso, con particolare riferimento a quanto
indicato agli articoli 3, 4 e 5;
e) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti
dal progetto di ricerca e sviluppo, determinando il costo complessivo
ammissibile, nonche' le agevolazioni spettanti nelle forme e nelle
misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensita'
massime di aiuto indicate all'art. 6;
f) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie.
4. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di cui al
comma 3, la valutazione delle condizioni minime di ammissibilita' e'
effettuata sulla base dei criteri riportati nell'allegato n. 2,
determinando per ciascuno di tali criteri il relativo punteggio,
attribuito secondo quanto previsto nel provvedimento di cui all'art.
7, comma 1. In caso di progetto congiunto, i punteggi sono riferiti
all'insieme dei soggetti proponenti. Per gli organismi di ricerca, in
considerazione delle specificita' connesse alla loro natura
giuridica, la valutazione relativa alle caratteristiche del soggetto
proponente di cui alla lettera A dell'allegato n. 2, viene effettuata
limitatamente alla capacita' tecnico-organizzativa di cui alla
lettera A, numero 1 del medesimo allegato.
5. Qualora, a seguito delle attivita' istruttorie di cui al comma
1, non risulti rispettato il rapporto di cui all'art. 4, comma 2,
lettera b) ovvero il costo complessivo ammissibile del progetto
dovesse discendere al di sotto della soglia minima indicata alla
medesima lettera b), a causa di una riduzione superiore al 20 per
cento delle spese ammissibili esposte nella domanda di agevolazione,
il progetto viene dichiarato non ammissibile.
6. A conclusione delle attivita' istruttorie, entro novanta giorni
dalla presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto
gestore invia le risultanze istruttorie al Ministero, esprimendo un
giudizio complessivo di ammissibilita' del progetto.
7. Il Ministero, ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, in
caso di esito positivo dell'attivita' istruttoria, provvede a
trasmettere le risultanze istruttorie al soggetto proponente
invitando lo stesso a presentare la documentazione utile alla
definizione del decreto di concessione di cui al comma 8, qualora non
gia' prodotta in precedenza. I soggetti che hanno presentato domanda
in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il mandato conferito
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non
precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni. La predetta
documentazione deve pervenire al soggetto gestore e, in copia, al
Ministero, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta,
pena il rigetto della domanda di agevolazioni, e costituisce
condizione per l'adozione del decreto di concessione di cui al comma
8. Nel caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria, il
Ministero provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che
determinano il mancato accoglimento della domanda, ai sensi dell'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni.
8. Il Ministero, entro trenta giorni dalla presentazione da parte
del soggetto proponente della documentazione di cui al comma 7, fatti
salvi i termini previsti dall'art. 92 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni in
merito al rilascio delle informazioni antimafia, procede alla
registrazione e alle verifiche dell'aiuto individuale sul Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e, ove
nulla osti, adotta il decreto di concessione contenente, tra l'altro,
l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, la tipologia e
l'ammontare delle agevolazioni concedibili, il Codice unico di
progetto, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in
ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del
progetto, le modalita' di restituzione del finanziamento agevolato
concesso, nonche' le condizioni di revoca.