Art. 8 
 
              Istruttoria delle domande di agevolazioni 
                  e concessione delle agevolazioni 
 
  1. Il soggetto gestore procede  all'istruttoria  delle  domande  di
agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico  di  presentazione,
fatto salvo quanto previsto al comma 2. Le domande  presentate  nello
stesso giorno sono considerate come pervenute nello  stesso  istante,
indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione. 
  2.  Qualora  le  risorse  residue  non  consentano   l'accoglimento
integrale delle domande presentate nello stesso giorno,  le  predette
domande sono ammesse all'istruttoria in base alla  posizione  assunta
nell'ambito di una specifica graduatoria di merito. La graduatoria e'
formata in ordine decrescente sulla base del punteggio  attribuito  a
ciascun progetto in relazione alla solidita' economico-finanziaria di
cui alla lettera A, numero 3, dell'allegato n. 2. In caso di  parita'
di punteggio tra piu' progetti, prevale  il  progetto  con  il  minor
costo presentato. A conclusione dell'attivita'  istruttoria,  qualora
nel corso delle verifiche emergano dei  dati  utili  alla  formazione
della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dal  soggetto
proponente, la posizione in graduatoria stessa, ai fini  dell'accesso
alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti
dalla predetta attivita' istruttorie. 
  3. Il soggetto  gestore  provvede  all'istruttoria  amministrativa,
finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata  ai
sensi dell'art. 7. In tale ambito, in particolare, valuta: 
    a)  le   caratteristiche   tecnico-economico-finanziarie   e   di
ammissibilita' del soggetto proponente; 
    b) la coerenza del progetto con le  finalita'  dichiarate  e  con
quelle di cui al presente decreto; 
    c)  la  conformita'  del  progetto  alle  disposizioni   e   agli
orientamenti nazionali e europei di riferimento riguardanti principio
DNSH, secondo quanto specificato nei provvedimenti del Ministero; 
    d)     la     fattibilita'     tecnica,     la     sostenibilita'
economico-finanziaria, la qualita' tecnica e l'impatto  del  progetto
di  ricerca  e  sviluppo,  la   sussistenza   delle   condizioni   di
ammissibilita' dello stesso, con  particolare  riferimento  a  quanto
indicato agli articoli 3, 4 e 5; 
    e) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti
dal progetto di ricerca e sviluppo, determinando il costo complessivo
ammissibile, nonche' le agevolazioni spettanti nelle  forme  e  nelle
misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle  intensita'
massime di aiuto indicate all'art. 6; 
    f) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie. 
  4. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di  cui  al
comma 3, la valutazione delle condizioni minime di ammissibilita'  e'
effettuata sulla base  dei  criteri  riportati  nell'allegato  n.  2,
determinando per ciascuno di  tali  criteri  il  relativo  punteggio,
attribuito secondo quanto previsto nel provvedimento di cui  all'art.
7, comma 1. In caso di progetto congiunto, i punteggi  sono  riferiti
all'insieme dei soggetti proponenti. Per gli organismi di ricerca, in
considerazione  delle  specificita'   connesse   alla   loro   natura
giuridica, la valutazione relativa alle caratteristiche del  soggetto
proponente di cui alla lettera A dell'allegato n. 2, viene effettuata
limitatamente  alla  capacita'  tecnico-organizzativa  di  cui   alla
lettera A, numero 1 del medesimo allegato. 
  5. Qualora, a seguito delle attivita' istruttorie di cui  al  comma
1, non risulti rispettato il rapporto di cui  all'art.  4,  comma  2,
lettera b) ovvero  il  costo  complessivo  ammissibile  del  progetto
dovesse discendere al di sotto  della  soglia  minima  indicata  alla
medesima lettera b), a causa di una riduzione  superiore  al  20  per
cento delle spese ammissibili esposte nella domanda di  agevolazione,
il progetto viene dichiarato non ammissibile. 
  6. A conclusione delle attivita' istruttorie, entro novanta  giorni
dalla  presentazione  della  domanda  di  agevolazione,  il  soggetto
gestore invia le risultanze istruttorie al Ministero,  esprimendo  un
giudizio complessivo di ammissibilita' del progetto. 
  7. Il Ministero, ricevuta la comunicazione di cui al  comma  6,  in
caso  di  esito  positivo  dell'attivita'  istruttoria,  provvede   a
trasmettere  le  risultanze  istruttorie   al   soggetto   proponente
invitando  lo  stesso  a  presentare  la  documentazione  utile  alla
definizione del decreto di concessione di cui al comma 8, qualora non
gia' prodotta in precedenza. I soggetti che hanno presentato  domanda
in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il mandato  conferito
per  atto  pubblico  o  scrittura  privata   autenticata,   ove   non
precedentemente allegato alla domanda di  agevolazioni.  La  predetta
documentazione deve pervenire al soggetto gestore  e,  in  copia,  al
Ministero, entro quindici giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,
pena  il  rigetto  della  domanda  di  agevolazioni,  e   costituisce
condizione per l'adozione del decreto di concessione di cui al  comma
8.  Nel  caso  di  esito  negativo  dell'attivita'  istruttoria,   il
Ministero provvede a comunicare al soggetto proponente i  motivi  che
determinano il mancato accoglimento della domanda, ai sensi dell'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modifiche  e
integrazioni. 
  8. Il Ministero, entro trenta giorni dalla presentazione  da  parte
del soggetto proponente della documentazione di cui al comma 7, fatti
salvi i termini previsti  dall'art.  92  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159  e  successive  modifiche  e  integrazioni  in
merito  al  rilascio  delle  informazioni  antimafia,  procede   alla
registrazione e alle verifiche dell'aiuto  individuale  sul  Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui  all'art.  52  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e  integrazioni  e,  ove
nulla osti, adotta il decreto di concessione contenente, tra l'altro,
l'indicazione delle spese e dei costi  ammissibili,  la  tipologia  e
l'ammontare  delle  agevolazioni  concedibili,  il  Codice  unico  di
progetto, gli impegni a carico del  soggetto  beneficiario  anche  in
ordine  agli  obiettivi,  tempi  e  modalita'  di  realizzazione  del
progetto, le modalita' di restituzione  del  finanziamento  agevolato
concesso, nonche' le condizioni di revoca.