Art. 9
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore, sulla base
delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal
soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, piu' l'ultima a
saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.
2. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al soggetto
gestore secondo le modalita' indicate con i provvedimenti di cui
all'art. 7, comma 1. Con i medesimi provvedimenti sono resi
disponibili gli schemi per le richieste di erogazione, nonche' i
criteri e le modalita' per la rendicontazione dei costi ammissibili.
3. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento, il soggetto
beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle
attivita' svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti,
fermo restando quanto previsto in caso di applicazione di opzioni di
costo semplificate, in un periodo temporale pari a un semestre o a un
multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione
ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al
decreto di concessione, le spese e i costi sostenuti fino alla data
del medesimo decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza
semestrale. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere
comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore
probatorio equivalente, fermo restando quanto previsto in caso di
applicazione delle opzioni di costo semplificate, come individuate
dai provvedimenti di cui all'art. 7, comma 1. I pagamenti dei titoli
di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalita' che
consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita'
alla fattura o al documento contabile di valore probatorio
equivalente a cui si riferiscono.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il finanziamento
agevolato puo' essere erogato anche a titolo di anticipazione in
un'unica soluzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o
polizza assicurativa. In alternativa alla presentazione delle citate
garanzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia
istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in
premessa, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota
proporzionale all'anticipazione richiesta nella misura e secondo le
modalita' di versamento definite con il provvedimento di cui all'art.
7, comma 1.
5. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia
agevolativa (contributo alla spesa e finanziamento agevolato),
effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di
anticipazione, non puo' superare il novanta per cento del relativo
importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il
residuo dieci per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultimo
stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello
immediatamente precedente, ovvero dall'anticipazione, nel caso in cui
il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione,
viene erogato a saldo, come regolato dal comma 7 del presente
articolo.
6. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario
trasmette al soggetto gestore, entro tre mesi dalla data di
ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il
raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle
spese e ai costi complessivi sostenuti.
7. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la
disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali
richieste di integrazione della documentazione presentata, entro
quaranta giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della
relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che e'
disposta entro sei mesi dalla data di ricezione della documentazione
finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche
di cui all'art. 10, comma 3, e degli accertamenti sull'avvenuta
realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del decreto di
concessione definitivo di cui all'art. 10, comma 5.
8. Entro quaranta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di
erogazione, il soggetto gestore provvede a:
a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a
corredo della richiesta di erogazione, il corretto andamento delle
attivita';
b) verificare la pertinenza, la congruita' e l'ammissibilita'
delle spese e dei costi rendicontati;
c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente
sostenuti e pagati, fermo restando quanto previsto nel caso di
utilizzo di opzioni semplificate di costi, e che siano stati
rendicontati secondo quanto previsto dal provvedimento di cui
all'art. 7, comma 1;
d) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art.
6;
e) verificare l'avanzamento del progetto sulla base del rapporto
tecnico presentato dal soggetto beneficiario;
f) verificare la regolarita' contributiva del soggetto
beneficiario;
g) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il
rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti
ottenuti a valere sul fondo di cui all'art. 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46 come successivamente modificato od integrato;
h) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le
imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili dalla Commissione europea;
i) calcolare le agevolazioni spettanti;
l) effettuare, con riferimento all'ultimo stato di avanzamento,
una verifica in loco secondo quanto previsto all'art. 10, comma 3;
m) erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi
del presente articolo.