Art. 9 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. 2. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al soggetto gestore secondo le modalita' indicate con i provvedimenti di cui all'art. 7, comma 1. Con i medesimi provvedimenti sono resi disponibili gli schemi per le richieste di erogazione, nonche' i criteri e le modalita' per la rendicontazione dei costi ammissibili. 3. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attivita' svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, fermo restando quanto previsto in caso di applicazione di opzioni di costo semplificate, in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, le spese e i costi sostenuti fino alla data del medesimo decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, fermo restando quanto previsto in caso di applicazione delle opzioni di costo semplificate, come individuate dai provvedimenti di cui all'art. 7, comma 1. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il finanziamento agevolato puo' essere erogato anche a titolo di anticipazione in un'unica soluzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa alla presentazione delle citate garanzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta nella misura e secondo le modalita' di versamento definite con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1. 5. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo alla spesa e finanziamento agevolato), effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non puo' superare il novanta per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo dieci per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall'anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, viene erogato a saldo, come regolato dal comma 7 del presente articolo. 6. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al soggetto gestore, entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. 7. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro quaranta giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che e' disposta entro sei mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 10, comma 3, e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del decreto di concessione definitivo di cui all'art. 10, comma 5. 8. Entro quaranta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il soggetto gestore provvede a: a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a corredo della richiesta di erogazione, il corretto andamento delle attivita'; b) verificare la pertinenza, la congruita' e l'ammissibilita' delle spese e dei costi rendicontati; c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati, fermo restando quanto previsto nel caso di utilizzo di opzioni semplificate di costi, e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1; d) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 6; e) verificare l'avanzamento del progetto sulla base del rapporto tecnico presentato dal soggetto beneficiario; f) verificare la regolarita' contributiva del soggetto beneficiario; g) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 come successivamente modificato od integrato; h) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; i) calcolare le agevolazioni spettanti; l) effettuare, con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco secondo quanto previsto all'art. 10, comma 3; m) erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo.