Art. 9 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto  gestore,  sulla  base
delle richieste per stato d'avanzamento del progetto  presentate  dal
soggetto beneficiario, nel numero  massimo  di  5,  piu'  l'ultima  a
saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. 
  2. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse  al  soggetto
gestore secondo le modalita' indicate  con  i  provvedimenti  di  cui
all'art.  7,  comma  1.  Con  i  medesimi  provvedimenti  sono   resi
disponibili gli schemi per le  richieste  di  erogazione,  nonche'  i
criteri e le modalita' per la rendicontazione dei costi ammissibili. 
  3. Ai fini dell'erogazione per stati di  avanzamento,  il  soggetto
beneficiario deve presentare  idonea  documentazione,  relativa  alle
attivita' svolte e alle spese e ai  costi  effettivamente  sostenuti,
fermo restando quanto previsto in caso di applicazione di opzioni  di
costo semplificate, in un periodo temporale pari a un semestre o a un
multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione
ovvero, nel caso in cui il progetto sia  avviato  successivamente  al
decreto di concessione, le spese e i costi sostenuti fino  alla  data
del medesimo decreto di concessione, indipendentemente dalla  cadenza
semestrale. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere
comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di  valore
probatorio equivalente, fermo restando quanto  previsto  in  caso  di
applicazione delle opzioni di costo  semplificate,  come  individuate
dai provvedimenti di cui all'art. 7, comma 1. I pagamenti dei  titoli
di spesa e dei costi  devono  essere  effettuati  con  modalita'  che
consentano la loro piena tracciabilita' e  la  loro  riconducibilita'
alla  fattura  o  al  documento  contabile   di   valore   probatorio
equivalente a cui si riferiscono. 
  4. Fermo restando quanto previsto  al  comma  5,  il  finanziamento
agevolato puo' essere erogato anche  a  titolo  di  anticipazione  in
un'unica soluzione, previa presentazione di fideiussione  bancaria  o
polizza assicurativa. In alternativa alla presentazione delle  citate
garanzie, le imprese possono avvalersi dello  strumento  di  garanzia
istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015  citato  in
premessa, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota
proporzionale all'anticipazione richiesta nella misura e  secondo  le
modalita' di versamento definite con il provvedimento di cui all'art.
7, comma 1. 
  5. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna  tipologia
agevolativa  (contributo  alla  spesa  e  finanziamento   agevolato),
effettuate  a  stato  avanzamento   lavori   ovvero   a   titolo   di
anticipazione, non puo' superare il novanta per  cento  del  relativo
importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore.  Il
residuo dieci per cento delle agevolazioni, da sottrarre  dall'ultimo
stato  di  avanzamento  o,  se  non  sufficiente,  anche  da   quello
immediatamente precedente, ovvero dall'anticipazione, nel caso in cui
il finanziamento agevolato sia interamente erogato in  anticipazione,
viene erogato a  saldo,  come  regolato  dal  comma  7  del  presente
articolo. 
  6. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario
trasmette  al  soggetto  gestore,  entro tre  mesi  dalla   data   di
ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale  concernente  il
raggiungimento degli obiettivi  e  la  documentazione  relativa  alle
spese e ai costi complessivi sostenuti. 
  7.  Le   erogazioni   sono   disposte,   compatibilmente   con   la
disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e  salvo  eventuali
richieste di  integrazione  della  documentazione  presentata,  entro
quaranta giorni dalla ricezione dello stato di  avanzamento  e  della
relativa documentazione, fatta salva  l'erogazione  a  saldo  che  e'
disposta entro sei mesi dalla data di ricezione della  documentazione
finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle  verifiche
di cui all'art. 10,  comma  3,  e  degli  accertamenti  sull'avvenuta
realizzazione  di  ciascun  progetto  e  l'adozione  del  decreto  di
concessione definitivo di cui all'art. 10, comma 5. 
  8. Entro quaranta giorni dalla ricezione di ciascuna  richiesta  di
erogazione, il soggetto gestore provvede a: 
    a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a
corredo della richiesta di erogazione, il  corretto  andamento  delle
attivita'; 
    b) verificare la pertinenza,  la  congruita'  e  l'ammissibilita'
delle spese e dei costi rendicontati; 
    c) verificare che le spese e i costi siano  stati  effettivamente
sostenuti e pagati,  fermo  restando  quanto  previsto  nel  caso  di
utilizzo  di  opzioni  semplificate  di  costi,  e  che  siano  stati
rendicontati  secondo  quanto  previsto  dal  provvedimento  di   cui
all'art. 7, comma 1; 
    d) verificare il rispetto del divieto di cumulo di  cui  all'art.
6; 
    e) verificare l'avanzamento del progetto sulla base del  rapporto
tecnico presentato dal soggetto beneficiario; 
    f)  verificare   la   regolarita'   contributiva   del   soggetto
beneficiario; 
    g) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola  con  il
rimborso  delle  rate  relative  ad  eventuali  altri   finanziamenti
ottenuti a valere sul  fondo  di  cui  all'art.  14  della  legge  17
febbraio 1982, n. 46 come successivamente modificato od integrato; 
    h) verificare che il soggetto beneficiario  non  rientri  tra  le
imprese che hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non  rimborsato  o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili dalla Commissione europea; 
    i) calcolare le agevolazioni spettanti; 
    l) effettuare, con riferimento all'ultimo stato  di  avanzamento,
una verifica in loco secondo quanto previsto all'art. 10, comma 3; 
    m) erogare le quote di agevolazioni, come  determinate  ai  sensi
del presente articolo.