Art. 2
1. Le risorse di cui all'art. 15, comma 9, della legge 21 ottobre
2005, n. 219, come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, pari
a 6 milioni di euro per l'anno 2023, sono ripartite tra le regioni
sulla base dei dati riportati nella tabella 14 dell'allegato A del
programma indicato all'art. 1, comma 1, del presente decreto, con le
seguenti modalita':
a) per una quota pari al 50% delle risorse, sulla base
dell'indice di popolazione residente (IP) che rappresenta la
complessita' relativa del sistema sanitario della regione;
b) per una quota pari al 30% delle risorse, sulla base
dell'indice di conferimento di plasma all'industria (ICPI), che
rappresenta l'efficienza relativa dell'attivita' di raccolta del
sistema trasfusionale della regione e risente degli interventi di
miglioramento organizzativo;
c) per una quota pari al 20% delle risorse sulla base dell'indice
di programmazione del conferimento di plasma all'industria (IPCPI)
che rappresenta l'incremento dell'efficienza dell'attivita' di
raccolta del sistema trasfusionale della regione.
2. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero della salute eroga le
risorse di cui al comma 1 in relazione ai criteri e modalita' di
riparto e assegnazione indicati alle precedenti lettere a), b) e c)
del comma 1, nonche' ai valori degli indicatori calcolati sulla base
dei dati riportati nella tabella 14 dell'allegato A del programma di
cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2023
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 2270